Sentenza del 21/06/2022 n. 19950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugna la pronuncia della Commissione regionale che ha annullato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente ritenendo inesistente la violazione del contraddittorio preventivo in relazione ad un avviso di accertamento per sottovalutazione del valore di transazione di ombrelli importati dalla Cina (anni 2013-2014). In primo motivo si deduce violazione delle norme doganali (Reg. CEE 2913/1992 artt. 29 e 30 e Reg. 2454/1993 art. 181-bis) per omissione di richiesta obbligatoria di informazioni complementari e per carenza della comunicazione preventiva e del termine a difesa; si censura inoltre il mancato rispetto della sequenza di criteri per la determinazione del valore in dogana (art. 30). In secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 56: la società, totalmente vittoriosa in primo grado e che aveva proposto appello principale solo sulla statuizione sulle spese, ha ritenuto di poter riproporre le questioni meritorie ritenute assorbite con memoria successiva all'appello incidentale proposto dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo che: l'art. 181-bis del Reg. 2454/1993 conferisce alle autorità doganali un potere discrezionale di richiedere informazioni complementari ('possono'), e che l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste ma non impone necessariamente la previa acquisizione di informazioni complementari; la comunicazione preventiva riconducibile alla nota del 5 aprile 2016 è stata ritenuta idonea a dar corso al contraddittorio e il termine concesso è stato giudicato congruo, anche alla luce del mancato riscontro della contribuente. Quanto all'osservazione sui criteri di valutazione (art. 30) il giudice del gravame non si è pronunciato sul merito perché ha deciso sulla questione del contraddittorio. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha stabilito che, nella fattispecie particolare, quando la parte totalmente vincitrice in primo grado propone appello principale limitato alle spese e successivamente l'altra parte propone appello incidentale, l'interesse dell'appellato a riproporre le questioni ritenute assorbite sorge in quel momento e può essere esercitato con il primo atto successivo (la memoria), per cui il giudice del gravame ha erroneamente escluso l'ammissibilità delle questioni riproposte solo con successiva memoria. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) - art. 29
Stabilisce il principio del valore di transazione come base per il valore in dogana; la Corte richiama il principio ma non entra nel merito della corretta applicazione nella fattispecie perché ha deciso sulla questione procedimentale.
Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) - art. 30
Elenca i metodi alternativi per la determinazione del valore in dogana qualora il valore di transazione non sia applicabile. La Corte osserva che la censura relativa alla violazione di tale sequenza è una questione di merito non esaminata dal giudice del gravame per aver deciso sul contraddittorio.
Reg. CEE n. 2454/1993 (Regolamento di esecuzione) - art. 181-bis
Precisa che, in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, le autorità doganali 'possono' richiedere informazioni complementari e, se i dubbi persistono, devono informare per iscritto la persona interessata concedendo un ragionevole termine per rispondere: la Corte interpreta la disposizione come attribuzione di discrezionalità sull'avvio di indagini istruttorie, senza obbligo preventivo di richiedere le informazioni complementari prima della comunicazione che attiva il contraddittorio.
Stabilisce l'obbligo per l'appellato di riproporre in appello, in modo specifico e tempestivo, le questioni che risultano assorbite in primo grado al fine di evitare la loro perdita. La Corte interpreta la norma nel senso che l'onere va assolto nell'atto di costituzione (controdeduzioni), salvo il caso particolare in cui l'interesse a riproporre sorga solo dopo la proposizione di un appello incidentale avversario, nel qual caso la riproposizione è ammessa con il primo atto successivo (memoria).
D.Lgs. n. 546/1992 - art. 23; art. 54; art. 32
Riferimenti alla disciplina dei termini e degli atti processuali in appello: la Corte usa tali norme per motivare quando e come debbano essere formulate le controdeduzioni e che la memoria illustrativa ha funzione esplicativa, non normalmente innovativa.
Giurisprudenza CUE (Kamino International Logistics e Datema / Sopropè / Preqù)
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue secondo cui il diritto al contraddittorio e alla motivazione si applica ogni qualvolta l'amministrazione intenda adottare un provvedimento lesivo nell'ambito del diritto dell'Unione: i destinatari devono poter manifestare utilmente le proprie osservazioni sugli elementi su cui l'amministrazione intende fondare la decisione.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio quando l'autorità intende adottare un atto impositivo che incide sui diritti del contribuente: il soggetto deve essere informato delle ragioni dei 'fondati dubbi' e ricevere un termine ragionevole per rispondere.
- L'obbligo di richiedere informazioni complementari (art. 181-bis) è discrezionale ('possono'): non è necessario, in ogni caso, che l'amministrazione effettui indagini istruttorie ulteriori prima di attivare la comunicazione che dà avvio al contraddittorio, purché le ragioni dei dubbi siano comunicate e sia garantita la difesa.
- La forma e il contenuto della comunicazione preventiva devono comunque permettere al destinatario di comprendere i motivi dei dubbi e di preparare una difesa adeguata; termini troppo brevi possono essere censurati, ma la mancata risposta del contribuente rileva ai fini della valutazione complessiva.
- Se il giudice decide che il contraddittorio è stato garantito, questioni di merito (es. corretta applicazione dei criteri di valutazione doganale) possono restare da esaminare al merito in sede di rinvio.
- Nel processo tributario ordinario l'appellato deve riproporre tempestivamente, con le controdeduzioni in costituzione, le questioni assorbite in primo grado per non perderle; tuttavia, quando l'appellato ha proposto appello principale limitato (es. su spese) e solo successivamente nasce l'interesse a riproporre le questioni a seguito di un appello incidentale della controparte, è ammessa la riproposizione con il primo atto successivo all'appello incidentale (memoria).
- Le memorie illustrative successive non possono normalmente introdurre nuovi motivi salvo che sopravvenga un evento che abbia creato l'interesse a riproporli (p.es. appello incidentale), nel qual caso le memorie possono adempiere la funzione di riproposizione.
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