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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15555/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il tribunale aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata per la detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I ricorrenti hanno dedotto carenza di motivazione della sentenza di patteggiamento: in particolare, lamentavano la mancata esplicitazione dell'iter argomentativo in ordine alla ritenuta insussistenza di ipotesi di non punibilità, alla qualificazione giuridica del reato e alla quantificazione della pena, chiedendo l'annullamento della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che le censure erano generiche e, comunque, fuori dai limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, come delineati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Dopo la riforma Orlando, infatti, il ricorso è consentito solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, le doglianze sulla mancata esplicitazione delle cause di non punibilità e sulla congruità del trattamento sanzionatorio non rientravano tra i motivi consentiti. Quanto all'erronea qualificazione giuridica, la Corte ha ribadito che essa è deducibile solo in presenza di un errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità, ipotesi esclusa nella specie. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    articolo 448 comma II bis cod.proc.pen.

    individua i soli motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    erronea qualificazione giuridica del fatto

    l'errore deducibile deve essere manifesto, cioè immediatamente riconoscibile e privo di margini di opinabilità

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la disciplina è applicabile ratione temporis alle richieste formulate dopo il 3.8.2017

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa quale presupposto per evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere introdotte doglianze estranee a tale perimetro.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile soltanto quando l'errore sia manifesto, cioè immediato, palese e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
  • Nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento non è consentito dedurre, come autonomo motivo, la mera carenza di motivazione sulla esclusione delle cause di non punibilità o sulla congruità della pena, se tali profili non si risolvono in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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