Cassazione Penale, Sentenza n. 6359/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione degli artt. 627 c.p.p. e 125, comma 3, c.p.p., censurando la carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Alechia S.r.l. ha sostenuto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il rischio che il bene potesse "consolidarsi" nel patrimonio della società terza, mentre la ricorrente è la proprietaria formale dell'immobile e non sussisteva alcuna concreta possibilità di consolidazione civilistica. Inoltre la ricorrente ha evidenziato che l'acquisto e il riscatto erano avvenuti nel 2009 e 2016, rispettivamente, e che non vi erano prove oggettive di trattative di vendita, mandate a vendere o offerte: quindi il pericolo di alienazione sottocosto o di condizionamento dell'amministratore da parte dell'indagato Montante era meramente ipotetico e non concreto né attuale.
La decisione
La corte ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la restituzione del bene al titolare. La motivazione si fonda sul principio che, nel sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve essere concreto e attuale e dimostrato con elementi obiettivi e non con mere ipotesi. Il Tribunale di merito aveva indicato il prezzo di acquisto "vile" e il rapporto di parentela tra l'indagato e l'amministratrice di Alechia come basi del pericolo, ma tali argomenti sono stati ritenuti insufficienti: mancavano indicazioni specifiche (es. mandato a vendere, trattative in corso, atti dispositivi recenti) e, considerato il lungo arco temporale senza mosse speculative, non risultava alcuna condotta irregolare della società. La Corte ha richiamato inoltre che possono sussistere altri rimedi (sequestro finalizzato alla confisca, azione revocatoria) ove ne ricorrano i presupposti.
Norme richiamate
sequestro preventivo c.d. impeditivo
Il sequestro ex art. 321 c.p.p. richiede il periculum in mora concreto e attuale connesso all'aggravamento o prosecuzione del reato o all'utilizzo del bene per nuovi reati; non è legittimo basarlo su considerazioni meramente ipotetiche
impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il gravame avverso provvedimenti cautelari: utilizzata dalla terza interessata per impugnare l'ordinanza del Tribunale della libertà
Norma richiamata dal ricorrente relativamente alle modalità di motivazione e ai presupposti del provvedimento, enfatizzando l'esigenza di motivazione puntuale sul periculum in mora
Richiamata dal ricorrente con riferimento ai criteri di proporzionalità e motivazione nel decreto cautelare; la Corte rileva l'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato rispetto al periculum
Giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati; Sez. 6 n. 18183 del 23/11/2017, Polifroni)
Richiamati i principi consolidati secondo cui il periculum in mora, nel sequestro impeditivo, deve avere i requisiti di concretezza e attualità e deve essere dimostrato con ragionevole certezza
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo impeditivo è necessario dimostrare il periculum in mora con elementi oggettivi e attuali: mere ipotesi, deduzioni familiari o riferimenti a un prezzo d'acquisto "vile" non bastano da soli
- La sola titolarità formale del bene in capo a una terza non esclude che il bene sia frutto di distrazione, ma occorrono elementi concreti che colleghino la terza parte all'operazione fraudolenta o alla possibile alienazione sottocosto (mandati a vendere, offerte, trattative, atti dispositivi recenti)
- Il rapporto di parentela o di controllo tra indagato e titolare formale deve essere provato come strumentale alle scelte dispositive; l'anzianità dei fatti e l'assenza di condotte successive riducono la probabilità del pericolo
- In presenza di beni attinenti a un'ipotesi di bancarotta, il pericolo di dispersione può essere comunque perseguito, quando sussistano i presupposti, con misure alternative efficaci quali il sequestro finalizzato alla confisca o l'azione revocatoria
- Il provvedimento cautelare deve essere proporzionato e motivato puntualmente: la funzione cautelare non può essere esercitata sulla base di congetture; se la motivazione è carente il provvedimento è annullabile senza rinvio e va disposta la restituzione del bene
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