Sentenza del 13/10/2021 n. 4543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Definizione agevolata della lite - Pagamento della prima rata - Cessazione materia del contendere - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto l'istanza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'accoglimento da parte dell'Amministrazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento della prima rata comportino il perfezionamento della definizione agevolata e quindi l'oggettiva estinzione della controversia tributaria relativa ai carichi definiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 119/2018. La questione era se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione e del pagamento della prima rata, dovesse dichiararsi estinto il processo per cessazione della materia del contendere. La norma rilevante è l'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018, che disciplina il perfezionamento della definizione agevolata.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 6
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018, il pagamento della prima rata determina il perfezionamento della definizione agevolata.
Il tribunale ha interpretato la norma nel senso che il perfezionamento della definizione agevolata si verifica con l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione e con il pagamento della prima rata, e che tale perfezionamento produce l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere relativamente ai carichi definiti.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione Finanziaria accoglie l'istanza di definizione agevolata e il contribuente paga la prima rata prevista dall'art. 6, comma 6, d.l. 119/2018, il processo tributario relativo a quei carichi deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- È necessario verificare sia l'effettivo accoglimento dell'istanza da parte dell'Amministrazione sia la prova del pagamento della prima rata: la sola domanda o il solo pagamento senza accoglimento non costituiscono automaticamente causa di estinzione.
- La dichiarazione di estinzione opera anche sui gradi di giudizio pendenti una volta che sussistono i presupposti normativi (accoglimento e pagamento della prima rata); il giudice deve rilevare d'ufficio o su istanza la cessazione della materia del contendere.
- In caso di successivo inadempimento alle rate successive, occorre verificare le conseguenze previste dalla normativa sulla perdita dei benefici della definizione: l'estinzione già pronunciata non esclude valutazioni successive sulla rinnovata esigibilità dei carichi, secondo quanto previsto dalla legge.
- Per evitare contestazioni è opportuno che il contribuente produca documenti probatori dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione e della registrazione del pagamento della prima rata (quietanze, ricevute, annotazioni di ruolo).
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