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Sentenza

Sentenza del 13/10/2021 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Modena

1-Accertamento - preclusioni probatorie - presupposto. 2-Reddito d'impresa - costi deducibili - onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

1) Contestazione sulla ammissibilità in giudizio di documenti non prodotti in fase amministrativa e sulla preclusione probatoria ex art. 52, comma 5, DPR 633/1972. 2) Contestazione sulla deducibilità di costi dal reddito d'impresa e sull'onere probatorio relativo all'effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità degli stessi.

La decisione

Il giudice ha stabilito che la preclusione probatoria prevista dall'art. 52, comma 5, DPR 633/1972 opera solo se l'Amministrazione ha formulato una richiesta specifica di esibizione e il contribuente ha rifiutato o occultato i documenti; una richiesta generica non legittima la preclusione. Pertanto i documenti non prodotti in fase amministrativa sono stati comunque ammessi in giudizio quando non era documentata una richiesta specifica dell'Amministrazione. Sul piano sostanziale, il giudice ha poi ribadito il principio secondo cui i costi deducibili dal reddito d'impresa devono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'inerenza, l'effettiva sussistenza e l'ammontare dei costi tramite documentazione idonea (non è sufficiente la mera contabilizzazione). Conseguentemente, pur essendo ammessi i documenti non prodotti amministrativamente per carenza di specifica richiesta, le risultanze probatorie devono comunque essere tali da consentire il riconoscimento delle spese in deduzione: in mancanza di prova sufficiente la deduzione viene disconosciuta.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972

    La preclusione probatoria prevista da tale norma si applica solo quando l'Amministrazione ha richiesto specificamente la produzione del documento e il contribuente ha rifiutato o occultato; una richiesta generica non legittima la preclusione.

Massime di principio

  • La preclusione probatoria prevista per i documenti non prodotti in sede amministrativa richiede una richiesta specifica dell'Amministrazione e un comportamento evasivo del contribuente; se la richiesta è generica, il contribuente può introdurre i documenti in giudizio.
  • In ogni contenzioso tributario il contribuente resta gravato dell'onere di provare i requisiti dei costi deducibili (effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità). La sola contabilizzazione non basta: servono documenti idonei (fatture, contratti, pagamenti tracciabili, dichiarazioni integrative) che colleghino la spesa all'attività d'impresa.
  • Prassi consigliata per il contribuente: rispondere con puntualità e in modo dettagliato alle richieste dell'Amministrazione indicando e producendo i documenti necessari; in caso di richiesta generica, conservare e mettere in ordine tutta la documentazione che dimostri natura e ragione delle spese.
  • Per l'Amministrazione: per ottenere l'esclusione di documenti in sede giudiziaria è necessario dimostrare di aver effettuato una richiesta specifica e che il contribuente abbia rifiutato o occultato i documenti richiesti.
  • In sede processuale, anche se i documenti vengono ammessi per carenza di specifica richiesta, il loro contenuto sarà valutato alla luce dei requisiti di prova: se non consentono di dimostrare inerenza e misura dei costi, la deduzione verrà comunque negata.

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