Sentenza del 13/10/2021 n. 4531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento -Maggior reddito contestato per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Prova della inesistenza oggettiva delle operazioni indicate in fattura - Onere della P.A. - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non ha assolto l'onere di provare che le operazioni fatturate non siano state effettuate. La C.T.U. disposta in primo grado aveva adeguatamente argomentato la mancanza di prova circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni; di conseguenza l'accertamento è stato annullato/respinto nei confronti del contribuente e la pretesa impositiva è risultata non dimostrata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento di maggior reddito fondato su fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La questione centrale è se l'Amministrazione abbia fornito prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate in fattura, posto che in primo grado la C.T.U. aveva rilevato l'assenza di prove in tal senso.
Norme richiamate
d.l. 16/2012
Richiamato nella sentenza come riferimento normativo collegato alle regole procedurali/tributarie; interpretato in senso conforme al principio che l'Amministrazione ha l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate.
l. 44/2012, art. 8
Cita la norma di conversione del d.l.; la disposizione è utilizzata per inquadrare il quadro normativo e confermare l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione nella materia delle fatture per operazioni inesistenti.
Massime di principio
- L'onere della prova circa l'inesistenza oggettiva di operazioni indicate in fattura grava sull'Amministrazione: le sole fatture non bastano a provare la inesistenza.
- Una C.T.U. che accerti la mancanza di elementi a supporto dell'inesistenza può essere decisiva: il contribuente può avvalersi della consulenza tecnica per dimostrare l'insufficienza probatoria dell'Ufficio.
- Per sostenere un accertamento basato su fatture sospette, l'Amministrazione deve fornire riscontri concreti (documentazione esterna, riscontri incrociati, dichiarazioni testimoniali o altri elementi probatori) che dimostrino la non esecuzione delle prestazioni.
- In assenza di prove adeguate fornite dall'Amministrazione, l'accertamento tributario fondato su fatture per operazioni ritenute inesistenti è destinato ad essere annullato.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe richiedere verifiche tecniche o consulenze e sollecitare l'acquisizione di elementi esterni che l'Ufficio non abbia prodotto, poiché la semplice asserzione di irregolarità da parte dell'Amministrazione non è sufficiente.
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