Sentenza del 13/10/2021 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Presunzione della qualità di legittimato alla notificazione - Onere della prova- Invio avviso di notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la corrispondente cartella esattoriale, asserendo di non averle mai ricevute e deducendo omessa o irregolare notifica in violazione degli artt. 60 DPR n. 600/1973, 26 DPR n. 602/1973 e 140 c.p.c.; chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per vizi e nullità derivata, nonché la rifusione delle spese di lite.
La decisione
La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo irregolari le notifiche. In appello l'ufficio ha ottenuto accoglimento: il Collegio ha ritenuto regolare la procedura notificatoria prevista dall'art. 26 DPR 602/73 (obbligo di utilizzo della PEC per determinate categorie; in mancanza deposito presso la Camera di Commercio e invio di informativa con raccomandata A/R), attestando che l'atto era stato depositato e la raccomandata A/R recapitata e sottoscritta dal destinatario. Il giudice d'appello ha richiamato il principio secondo cui, per analogia con l'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia o addetta risultante dalla relata si presume iuris tantum e che la relata fa fede fino a querela di falso per le attestazioni di attività svolta e dichiarazioni ricevute. Inoltre l'opposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992; le contestazioni sui presupposti e sulla prescrizione dovevano essere tempestivamente sollevate avverso le cartelle prodromiche. Conseguentemente l'appello dell'ufficio è stato accolto e il contribuente condannato alla rifusione delle spese (euro 800 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 60 DPR n. 600/1973
Regime notificatorio delle cartelle; la disciplina delle notifiche delle cartelle si interpreta con analogia al contesto giuridico richiamato (principi relativi all'art. 139 c.p.c. applicabili per analogia).
art. 26 DPR n. 602/1973
comma 2 (disciplinava l'obbligo di utilizzo della PEC e le modalità di perfezionamento della notifica in mancanza della PEC)
Prevedeva per determinate categorie (imprese, persone giuridiche, professionisti iscritti in albi, ecc.) l'obbligo di notifica tramite PEC; in mancanza di indirizzo valido la notifica si perfezionava con il deposito presso la Camera di Commercio e la pubblicazione dell'avviso, unitamente all'invio di una informativa via raccomandata A/R.
art. 139 c.p.c.
secondo comma e quarto comma
In caso di notificazione a persona di famiglia o addetta, la qualifica risultante dalla relata si presume iuris tantum; non è necessario un ulteriore avviso tramite raccomandata nel caso di consegna a persona di famiglia/addetta (diverso il regime per portiere o vicino di casa previsto dal quarto comma).
Legge n. 890/1982, art. 1
L'attività del portalettere o dell'agente postale, delegata dall'ufficiale giudiziario, gode della stessa fede privilegiata dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario e deve rispettare le prescrizioni del codice di rito sulle persone legittimate a ricevere l'atto.
art. 21 d.lgs. 546/1992
termine decadenziale di 60 giorni per impugnare
Stabilisce il termine per proporre opposizione/ricorso avverso atti fiscali; i termini decorrono dalla valida notificazione e l'impugnazione successiva oltre termine è inammissibile.
Cass. civ. n. 12181/2013
Giurisprudenza che afferma la presunzione iuris tantum della qualifica di persona di famiglia o addetta desumibile dalla relata e l'assenza dell'obbligo di ulteriore avviso tramite raccomandata in tali casi.
Cass. Sez. Un. n. 19704/2015
Principio secondo cui i termini di impugnazione decorrono dalla valida notificazione; il destinatario ha il diritto di far verificare la validità della notifica ma tale verifica non riapre i termini se la notifica risulta valida.
Altra giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 2421/2014; 19021/2013; 25860/2008; 13748/2003; 4590/2000)
Richiamate a conferma del principio che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attività direttamente attestate dal pubblico ufficiale; altre attestazioni diverse sono presunzioni superabili con prova contraria.
Massime di principio
- La qualifica di "persona di famiglia" o "addetta" risultante dalla relata di notifica si presume iuris tantum: chi contesta la validità della notificazione deve provare l'inesistenza del rapporto o l'occasionalità della presenza del ricevente.
- Per le categorie obbligate alla PEC, la notifica tramite PEC è la modalità principale: se l'indirizzo PEC non è valido o assente, la procedura si perfeziona con il deposito presso la Camera di Commercio e l'invio dell'informativa tramite raccomandata A/R, che è idonea a rendere valida la notifica.
- La relata di notifica e la documentazione postale (avviso di ricevimento firmato) costituiscono prova rilevante della regolarità della notifica e fanno fede fino a querela di falso, sebbene alcune attestazioni possano essere superate da prova contraria.
- Le impugnazioni volte a contestare la validità formale della notifica devono essere proposte tempestivamente: i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione valida e un'impugnazione tardiva è inammissibile anche se mira a far verificare la validità della notifica.
- Se si vuole contestare il merito (prescrizione, fondatezza dell'atto), tali questioni devono essere sollevate nei termini contro le cartelle prodromiche: sollevare i medesimi motivi tardivamente nell'opposizione all'iscrizione ipotecaria può essere precluso.
- La delega della notifica al servizio postale o ad altri agenti, se effettuata secondo la legge, produce gli stessi effetti probatori dell'attività dell'ufficiale giudiziario; per contrastare tali attestazioni è necessaria una prova solida che le confuti.
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