Cassazione Civile, Ordinanza n. 09367/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella di pagamento concernente tributi relativi all'anno d'imposta 2003, per IRPEF e IVA, oltre a profili riferiti anche a IRAP nelle argomentazioni della Corte. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi respinto l'appello della società di riscossione ritenendo, da un lato, prescritti i crediti per applicazione del termine quinquennale e, dall'altro, carente di motivazione l'intimazione. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. e dell'art. 3, comma 9, lett. b), L. n. 335/1995, sostenendo che la CTR avesse errato nell'applicare la prescrizione quinquennale ai crediti iscritti a ruolo. Il contribuente ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle entrate si è costituita solo per l'eventuale discussione orale.
La decisione
La Corte ha rilevato preliminarmente che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi: la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento e la prescrizione quinquennale dei crediti. Poiché la prima ratio non era stata specificamente censurata, è passata in giudicato e resta ferma l'annullabilità dell'atto per difetto di motivazione. Quanto alla seconda ratio, la Corte ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati: la definitività della cartella non comporta la conversione automatica della prescrizione breve nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., che opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; una volta divenuta non più contestabile la cartella, continua ad applicarsi il termine di prescrizione previsto per il singolo tributo, interrotto dalla notifica dell'atto riscossivo e decorrente nuovamente da tale notifica. Poiché per IRPEF e IVA il termine ordinario è decennale, salvo sanzioni e interessi per i quali opera il quinquennio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi se i crediti siano o meno prescritti e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione ordinaria decennale, ma non ritenuto automaticamente applicabile per effetto della definitività della cartella; occorre verificare il termine specificamente previsto per il tributo.
la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo se interviene un titolo giudiziale definitivo; non basta una cartella di pagamento divenuta definitiva perché si tratta di atto amministrativo privo di efficacia di giudicato.
art. 3, comma 9, lett. b), L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato quale parametro sulla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo; la Corte afferma che va applicato il termine previsto per il singolo credito, non la conversione automatica in termine decennale.
Massime di principio
- La scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento determina l'irretrattabilità del credito, ma non produce la conversione della prescrizione breve nel termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c., perché tale conversione presuppone un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti iscritti a ruolo, una volta che la cartella non sia più contestabile, continua ad applicarsi il termine di prescrizione specificamente previsto dalla legge per il tributo o per la voce di credito, con decorrenza interrotta dalla notifica dell'atto riscossivo e successiva ripartenza dalla stessa notifica.
- Nel giudizio di legittimità, se la sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome o comunque distinte, ciascuna va specificamente censurata: la mancata impugnazione di una ratio idonea da sola a sorreggere la decisione ne determina il passaggio in giudicato.
- Per i tributi indicati, la prescrizione va distinta a seconda della natura del credito: il termine può essere decennale per l'imposta e quinquennale per sanzioni e interessi, con verifica demandata al giudice del rinvio.
Come è indicizzato
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