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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33104/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 27 marzo 2025, deduceva censure rivolte essenzialmente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del compendio probatorio. In particolare, il ricorrente contestava l'apprezzamento delle prove e la valutazione di attendibilità della persona offesa, chiedendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili in sede di legittimità perché dirette a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano profili riservati al giudice di merito, il quale aveva già fornito una motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino a una rivalutazione del fatto, della credibilità delle prove o dell'attendibilità della persona offesa, se il giudice di merito ha reso una motivazione congrua, logica e adeguata.
  • La diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella adottata dal giudice di merito non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, quando la motivazione impugnata sia esente da manifesti illogicismi.
  • La valutazione del compendio probatorio e l'apprezzamento dell'attendibilità dei dichiaranti appartengono al giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da argomentazione coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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