Cassazione Penale, Ordinanza n. 23328/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era reiterativo e aspecifico: riproduceva la doglianza già svolta in appello e non si correlava alla motivazione puntuale della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un solo motivo, già sostanzialmente sovrapponibile a quello proposto in appello: ha censurato la legittimità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 507 c.p.p., lamentando l'assenza di adeguata motivazione. In sede di legittimità, però, il motivo non si confrontava con la specifica risposta della Corte di appello, che aveva motivato non solo sulla legittimità della riapertura istruttoria, ma anche sull'asserita lesione del diritto dell'imputato di accedere a un rito alternativo e, comunque, sulla presenza di ulteriori elementi probatori ritenuti decisivi a prescindere dall'acquisizione contestata.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'ordinanza istruttoria contestata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la censura sulla legittimità dell'ordinanza era stata già affrontata e motivatamente respinta in appello.
richiamo generico al codice di rito per la disciplina dell'ordinanza istruttoria e del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo identico la doglianza già formulata in appello.
- La mancanza di specificità ricorre quando l'impugnazione è generica oppure quando non vi è correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione e quelle dedotte nel ricorso.
- La censura contro un'ordinanza istruttoria è inammissibile se non si misura con la motivazione della sentenza che ne ha confermato la legittimità e ha valorizzato autonomi elementi probatori decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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