Cassazione Penale, Sentenza n. 7282/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che la Corte d'appello di Brescia, nella sentenza del 27/10/2020, pur avendo rigettato l'appello proposto dalla parte civile, aveva omesso di pronunciare sulla domanda del ricorrente relativa alla condanna della parte civile al rimborso delle spese di difesa per il grado d'appello, con distrazione a favore del difensore antistatario; tale omissione costituiva violazione del disposto di legge in materia di statuizione sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alle spese, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello affinché colmi la lacuna motivazionale e provveda sulla liquidazione delle spese per il grado di appello. Ha inoltre disposto che il regolamento delle spese della fase di legittimità sia demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Citato in riferimento alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; rilevante solo come norma procedurale che autorizza determinate modalità di conclusioni scritte nel procedimento.
Secondo la Corte, la norma impone alla decisione di pronunciarsi anche sul regime delle spese processuali; l'omissione di una statuizione richiesta configura un vizio che giustifica l'annullamento e il rinvio per colmare la lacuna motivazionale.
Norma che disciplina l'invio al giudice civile competente per valore in grado di appello per le questioni economiche relative alle spese processuali; la Corte l'ha richiamata per disporre il rinvio al giudice civile competente.
Stabilisce che il regolamento delle spese della fase di legittimità può essere rimesso alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito; la Corte ha disposto che la decisione sulle spese di Cassazione sia demandata alla sentenza di merito che definirà il processo.
Massime di principio
- Il giudice che decide una controversia deve espressamente pronunciarsi anche sulle spese processuali quando la parte interessata le ha chieste; l'omissione costituisce vizio deducibile in sede di legittimità.
- Se manca nella motivazione una statuizione sulle spese, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e rinviare al giudice civile competente per valore affinché determini e liquidi le spese relative al grado di appello.
- Le questioni di liquidazione economica delle spese per il grado d'appello vanno devolute al giudice civile competente per valore ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; è utile chiedere espressamente la distrazione a favore del difensore per evitare omissioni.
- La definizione delle spese relative alla fase di legittimità può essere rimessa alla decisione che chiuderà il giudizio di merito (art. 541 co.1 c.p.p.), pertanto in alcuni casi la Cassazione lascia la regolamentazione economica alla sentenza definitiva di merito.
- Per tutelare il diritto al rimborso delle spese, le parti devono formulare richieste chiare e specifiche nel corso del giudizio d'appello; la mancata pronuncia su tali richieste può essere impugnata in Cassazione con esito favorevole quando il vizio è evidente.
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