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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37134/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6 febbraio 2026 con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 62-bis c.p. e apparenza della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello aveva considerato il tempo trascorso dal fatto senza che risultassero commessi reati analoghi, riducendo per tale ragione la pena base in relazione alla capacità a delinquere ex art. 133 c.p.; aveva tuttavia escluso un’ulteriore riduzione in ragione della rilevanza patrimoniale del delitto e della gravità del danno. Il reato contestato e ulteriori dettagli della fattispecie concreta non sono indicati nel testo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo era generico, privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto, e riproponeva censure già esaminate e respinte in appello senza individuare criticità puntuali nella motivazione. Inoltre, mirava a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie senza indicare specifici travisamenti e lamentava vizi motivazionali non riscontrabili. La motivazione d’appello sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta sufficiente: il giudice aveva valorizzato il tempo trascorso e l’assenza di reati analoghi per ridurre la pena base, ma aveva escluso ulteriori benefici considerando la gravità del danno patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sullesole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche dipende da un giudizio di fatto. Il diniego è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o incongrua e non richiede una valutazione separata di ciascun fattore attenuante prospettato.

  • art. 133 c.p.

    la sentenza d'appello ha osservato come non ricorressero circostanze qualificabili come attenuanti generiche, in particolare evidenziando come l'originaria pena base potesse essere ridotta in considerazione del tempo trascorso dal fatto, durante il quale l'imputato non risulta(va) aver commesso reati analoghi, con conseguente riduzione della capacità a delinquere ex articolo 133 cod. pen., tuttavia escludendo la possibilità di una ulteriore riduzione stante l'obiettiva rilevanza patrimoniale del delitto commesso, con conseguente gravità del reato sotto il profilo della gravità del danno ai sensi dell'articolo 133 cod. pen.

    Nel valutare la capacità a delinquere e la gravità del reato ai fini del trattamento sanzionatorio, il giudice può considerare sia il tempo trascorso senza reati analoghi sia la gravità del danno; tali elementi possono giustificare una riduzione della pena base ma non un’ulteriore riduzione mediante attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto; il giudice può negarle valorizzando le ragioni preponderanti della decisione, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, senza dover esaminare separatamente ciascun fattore attenuante dedotto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure generiche già respinte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La richiesta di una rivalutazione o rilettura alternativa delle risultanze probatorie non rientra nel sindacato di legittimità se non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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