Cassazione Civile, Ordinanza n. 24803/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a precetto proposta da due debitori avverso l'atto di precetto intimato sulla base di un contratto di mutuo fondiario. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando nullo il mutuo e, di riflesso, nullo il precetto, ritenendo superato il limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile ipotecato previsto dall'art. 38, comma 2, TUB. In appello la banca, per il tramite della mandataria, ha ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale ha ritenuto non specifiche le censure sulla nullità, ma ha convertito il mutuo fondiario in mutuo ipotecario, assumendo che i due contratti abbiano identici requisiti di sostanza e forma e che la diversa qualificazione corrispondesse alla volontà delle parti. I debitori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione e violazione di norme di diritto per l'ammissibilità e la fondatezza della conversione del contratto; la banca ha resistito e proposto ricorso incidentale contro la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello, sostenendo che il limite di finanziabilità non determina nullità del contratto perché norma posta a tutela del sistema bancario e non del sinallagma contrattuale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile l'intervento della cessionaria del credito, accoglie il ricorso incidentale della banca/mandataria, assorbendo il ricorso principale dei debitori. Richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, TUB non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa posta a presidio della validità, sicché la sua violazione non comporta la nullità del mutuo fondiario. Richiama inoltre il principio secondo cui, quando la volontà delle parti sia diretta a stipulare un mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto in mutuo ordinario per neutralizzarne gli effetti propri del tipo negoziale prescelto. Per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza d'appello è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame alla luce dei principi indicati e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)
limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2
Il limite di finanziabilità è qualificato come elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del mutuo fondiario, dettato nell'ambito della vigilanza prudenziale a tutela della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi, e la sua violazione non determina nullità del contratto.
La decisione richiama il precedente orientamento di legittimità poi superato dalle Sezioni Unite; non viene affermata la nullità del mutuo per violazione dell'articolo.
Il motivo di appello censurato dalla corte territoriale era ammissibile perché specifico e conforme ai requisiti dell'art. 342 c.p.c., secondo i chiarimenti delle Sezioni Unite.
È richiamato solo per l'intervento del cessionario del credito nel giudizio di cassazione, poi dichiarato inammissibile per la precedente costituzione del dante causa.
Massime di principio
- Nel mutuo fondiario il limite di finanziabilità previsto dalla normativa bancaria non integra un requisito essenziale di validità del contratto, ma un parametro di vigilanza prudenziale: la sua violazione non comporta, di per sé, nullità del negozio.
- Se la volontà delle parti era rivolta alla stipula di un mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto in mutuo ordinario per sterilizzarne gli effetti legali tipici, salvo diversa contestazione e accertamento della volontà negoziale.
- Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire con autonomo potere difensivo se il dante causa si è già costituito nel merito e la sua difesa riguarda il medesimo diritto ceduto.
- Un motivo di appello è specifico e quindi ammissibile quando consente di individuare con chiarezza la statuizione censurata e le ragioni della critica, secondo il paradigma dell'art. 342 c.p.c.
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