Cassazione Penale, Ordinanza n. 03638/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di assise di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità limitatamente al reato di violenza privata contestato al capo 4, confermando invece la responsabilità per partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio aggravato e detenzione illegale di armi. Con l'unico motivo di ricorso, integrato da motivo aggiunto, censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente eccessività della pena. Con la seconda parte del motivo sosteneva inoltre che la recidiva contestata dovesse essere revocata per effetto dell'ampio tempo trascorso dai fatti e del percorso collaborativo intrapreso negli ultimi anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che la motivazione della corte territoriale era congrua e che il giudice di merito, nel negare le attenuanti, può richiamare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti senza dover esaminare tutti quelli prospettati dalle parti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla recidiva, poiché tale questione non era stata devoluta con specificità al giudice di appello e non rientrava tra quelle deducibili per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
è richiamato per affermare che in cassazione non possono proporsi questioni non specificamente devolute al giudice di appello, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest'ultimo ha fornito una motivazione congrua e aderente agli elementi ritenuti decisivi.
- Nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti o emergenti dagli atti, potendo limitarsi a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza del trattamento di favore.
- In cassazione non sono proponibili questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato perché non devolute con specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
- La censura sulla recidiva richiede che la questione sia stata dedotta con puntualità nei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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