Sentenza n. 5766/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto l’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, poiché comportava l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si era adoperata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente; nel caso concreto, tale soddisfazione è stata ravvisata nella fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando non sia ancora intervenuto il provvedimento finale richiesto.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la specifica pretesa dedotta in giudizio; quando la domanda riguarda l’attivazione del procedimento, è sufficiente a tal fine l’effettiva attivazione del procedimento mediante la convocazione dell’interessato.
- La fissazione delle spese di lite può tenere conto sia della durata dell’inerzia amministrativa antecedente al ricorso sia del comportamento successivamente tenuto dall’Amministrazione e delle concrete difficoltà organizzative derivanti dall’elevato numero di istanze analoghe.
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