Cassazione Civile, Ordinanza n. 30683/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda familiare relativa alla gestione di società di gruppo. Le parti avevano sottoposto la lite ad arbitrato e poi avevano concluso una transazione, con cui il ricorrente si era impegnato a far conseguire al fratello una partecipazione societaria e, in cambio, il fratello si era impegnato a trasferire al ricorrente il controllo di altra società e a garantire che non fossero promosse azioni di responsabilità contro di lui per l’attività di amministratore. Successivamente fu sottoscritto un atto qualificato come "ricognitivo", poi ritenuto non validamente perfezionato. Il ricorrente ritenne che il fratello fosse inadempiente agli obblighi assunti nella transazione e, nel 2008, si avvalse della clausola risolutiva espressa chiedendo l’accertamento della risoluzione del contratto e la restituzione di quanto corrisposto. I giudici di merito respinsero la domanda. In Cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dei limiti del giudizio di rinvio, assumendo che la Corte territoriale avesse riprodotto il vizio già censurato; 2) omesso esame di fatti decisivi in ordine a ulteriori obbligazioni, distinte dal mero trasferimento delle azioni; 3) violazione degli artt. 384 e 393 c.p.c. per avere la Corte di rinvio esaminato anche il comportamento del ricorrente quale causa ostativa all’adempimento, tema asseritamente estraneo al rinvio; 4) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per asserita decisione su questioni non dibattute e per uso di una lettera del fratello senza contraddittorio; 5) violazione delle regole su giudicato interno, non contestazione ed effetto sostitutivo dell’appello, sostenendo che gli ostacoli frapposti dal ricorrente non fossero validamente accertabili o fossero stati già travolti; 6) motivazione apparente/contraddittoria e nuovo omesso esame, con riguardo al valore probatorio di documenti e alla rilevanza dell’azione della società verso il terzo che deteneva in pegno le azioni. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, valorizzando soprattutto che, per effetto della precedente decisione resa in sede di revocazione, il giudice di rinvio aveva piena libertà di riesaminare l’adempimento delle obbligazioni, con il solo limite di non desumere l’adempimento di tutte le obbligazioni dall’adempimento di una sola; che la motivazione della Corte territoriale era sufficiente e non apparente; e che l’esame della condotta del ricorrente quale ostacolo al trasferimento delle azioni rientrava nel thema decidendum del rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e ha ritenuto che il giudice di rinvio non avesse violato i limiti del giudizio di rinvio, poiché la successiva ordinanza resa in sede di revocazione aveva chiarito che il giudice di merito poteva accertare autonomamente l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla transazione. Ha inoltre ritenuto che l’accertamento circa il contributo del ricorrente all’impossibilità di trasferire le azioni e circa la mancata promozione di azioni di responsabilità fosse legittimamente compiuto e sorretto da autonoma ratio decidendi. In conseguenza, è rimasto fermo il rigetto delle domande di risoluzione e restituzione; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite a ciascun controricorrente.
Norme richiamate
La denuncia di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata esponeva le ragioni dell’accertamento compiuto dal giudice di rinvio.
Il vincolo del giudice di rinvio è stato ricostruito in modo da includere anche i chiarimenti successivi resi dalla Corte in sede di revocazione; il giudice di rinvio poteva accertare autonomamente i fatti nel rispetto del principio di diritto.
Le doglianze di omesso esame sono state respinte perché i fatti indicati non risultavano omessi, ma valutati come non decisivi o assorbiti da altra ratio decidendi.
Richiamato per delimitare il giudizio di rinvio come giudizio chiuso nei confini segnati dalla cassazione, ma non impedito a riaccertare l’adempimento nei limiti indicati dalla Corte.
La censura di violazione del contraddittorio è stata esclusa perché le questioni esaminate erano già in atti e nel thema decidendum del rinvio.
Non vi è stata pronuncia ultra o extra petita: la diversa lettura di documenti e fatti è stata ritenuta una valutazione di merito, non una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamati dalla parte ricorrente in tema di giudicato interno e effetto sostitutivo dell’appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura con cui si contestava la vincolatività degli accertamenti di primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può procedere a un nuovo e autonomo accertamento dei fatti ove ciò non sia precluso dalla statuizione rescindente; conseguentemente, può anche riformulare la motivazione in coerenza con il nuovo accertamento.
- L’adempimento di una obbligazione non può essere automaticamente desunto dall’adempimento di un’altra obbligazione distinta: il giudice del rinvio deve accertare specificamente quali obbligazioni siano state adempiute e quali no.
- La motivazione è apparente solo se manca l’esposizione delle ragioni decisorie; non lo è quando il giudice esplicita, anche sinteticamente, le circostanze poste a fondamento dell’accertamento, pure se la parte ne contesta il merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il fatto storico risulti comunque considerato dal giudice di merito, ancorché valutato come non decisivo o non idoneo a sovvertire la decisione.
- Nel giudizio di rinvio può essere valutata la condotta del creditore che abbia concorso a impedire l’adempimento dell’obbligazione, se tale profilo rientra nell’accertamento dell’esatto adempimento rimesso al giudice dal provvedimento rescindente.
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