Cassazione Penale, Ordinanza n. 01868/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna resta ferma; il testo non consente di individuare con precisione gli altri reati contestati oltre alla resistenza a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per altri reati non meglio specificati nel testo. L’unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento agli aumenti di pena applicati per la continuazione con reati contravvenzionali. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, definita lineare e coerente.
Norme richiamate
È indicato come uno dei reati oggetto della condanna in appello; il testo non sviluppa una questione interpretativa sulla norma, ma ne conferma la rilevanza nel titolo di reato contestato.
Richiamato implicitamente attraverso il riferimento alla continuazione con reati contravvenzionali e ai relativi aumenti di pena; il motivo di ricorso riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio per continuazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la motivazione di merito sul punto è lineare e coerente, la censura che si limiti a contestarla in modo generico o meramente assertivo è aspecifica e non supera il vaglio di ammissibilità.
- Le doglianze relative agli aumenti di pena per continuazione devono misurarsi specificamente con i passaggi motivazionali che li giustificano; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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