Cassazione Penale, Sentenza n. 25787/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/02/2025 del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha articolato sei motivi di cassazione: 1) omessa motivazione nel decreto di sequestro sul fumus commissi delicti e sulla concreta finalità probatoria; 2) assenza del fumus alla luce di censure non affrontate dal Tribunale; 3) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità e sequestro omnicomprensivo di documenti già in possesso degli inquirenti con rischio di finalità esplorativa; 4) inutilizzabilità patologica delle fonti di prova richiamate, acquisite in base a un precedente decreto annullato; 5) improcedibilità dell'azione penale per duplicazione dei procedimenti e litispendenza (tra cui un precedente proscioglimento); 6) violazione dell'art. 52, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 relativo al divieto di sequestrare documenti e scritture contabili salvo impossibilità di riprodurli.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo ritenendo che il decreto di sequestro del Pubblico Ministero mancasse della necessaria motivazione in ordine al fumus commissi delicti. La Corte ha richiamato l'obbligo, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen., che il decreto indichi le risultanze processuali che giustificano la concreta configurabilità del reato e il nesso di inerenza funzionale tra le cose sequestrate e la finalità probatoria, non limitandosi a richiamare i capi di imputazione. La Corte ha altresì affermato che il Tribunale del riesame non poteva supplire tale carenza integrando ex novo la motivazione sulla base degli atti trasmessi, trattandosi di onere proprio del Pubblico Ministero. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio e ha disposto la restituzione di quanto sequestrato; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Il sequestro probatorio deve essere disposto con decreto motivato; il provvedimento deve indicare il fumus commissi delicti e la necessità dell'acquisizione delle cose per l'accertamento dei fatti
Principio generale dell'obbligo di motivazione che trova applicazione anche nel decreto di sequestro; la motivazione è richiesta in termini assoluti indipendentemente dalla natura delle cose sequestrate
Divieto di sottoporre a sequestro documenti e scritture contabili salvo che sussista l'impossibilità di riprodurre o fare constatare il contenuto; vincolo rilevante nel valutare la legittimità e i limiti del sequestro documentale
Massime di principio
- Un decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione sufficiente sul fumus commissi delicti: non è sufficiente il mero richiamo ai capi di imputazione, occorre indicare le risultanze processuali su cui si fonda la configurabilità del reato
- Il Tribunale del riesame non può supplire la carenza motivazionale originaria del Pubblico Ministero integrando ex novo la motivazione relativa al fumus: l'onere probatorio e motivazionale su tale punto spetta al P.M.
- Deve essere chiarito il nesso di inerenza funzionale tra le cose sequestrate e la finalità probatoria; per acquisizioni documentali va indicata, anche sinteticamente, la ragione per cui ciascun documento è rilevante
- La misura cautelare di sequestro deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità: il sequestro non può essere omnicomprensivo o esplorativo e deve evitare di sottrarre all'indagato documenti già accessibili o riproducibili
- I documenti e le scritture contabili godono di disciplina speciale (D.P.R. 633/1972): possono essere sequestrati solo quando sia impossibile riprodurne o constatarne il contenuto in altro modo
- La presenza di precedenti atti processuali (seizure annullate, proscioglimenti, procedimenti similari) può incidere sulla valutazione del fumus e sull'utilizzabilità delle prove; tali profili vanno considerati dal P.M. e descritti nel decreto di sequestro
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