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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20205/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato stipulato il 30 marzo 2015 tra un lavoratore e una società di sicurezza. I giudici di merito avevano dichiarato nullo il termine ritenendo violato il divieto di apposizione del termine previsto dal d.lgs. n. 368/2001, art. 3, lett. b), poiché nei sei mesi precedenti la stipula la società aveva proceduto a licenziamenti collettivi riguardanti mansioni omogenee. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi per violazione di legge: con il primo ha sostenuto che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato il dies a quo del collocamento in mobilità del lavoratore nella data di iscrizione nelle liste di mobilità (13 agosto 2015) anziché nel giorno successivo al licenziamento collettivo (25 marzo 2015), con la conseguenza che il contratto del 30 marzo 2015 avrebbe dovuto rientrare nella deroga dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991; con il secondo ha ribadito che la corretta individuazione temporale dello stato di mobilità avrebbe escluso l’applicabilità dei divieti del d.lgs. n. 368/2001 e reso irrilevante il nomen iuris utilizzato dalle parti. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, per stipulare validamente un contratto a termine ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, non basta che il lavoratore sia stato licenziato all’esito di una procedura di mobilità: è necessario che egli sia effettivamente collocato nelle liste di mobilità e che l’assunzione avvenga nel quadro della disciplina agevolativa prevista da tale norma, con le relative dichiarazioni e condizioni ostative. La Corte ha inoltre osservato che la natura ricognitiva dell’iscrizione nelle liste di mobilità, richiamata dalla giurisprudenza ai fini dell’indennità di mobilità, non consente di sanare retroattivamente un contratto originariamente stipulato fuori dai presupposti richiesti. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito sulla nullità del termine e la società è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, lett. b), d.lgs. n. 368/2001

    "non è ammessa" l'apposizione di un termine nei sei mesi successivi a licenziamenti collettivi, salvo determinate deroghe

    Il divieto opera nelle unità produttive interessate da licenziamenti collettivi nelle ipotesi previste, salvo che il contratto sia concluso per sostituzione di assenti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, o per durata iniziale non superiore a tre mesi.

  • art. 8, comma 2, l. n. 223/1991

    "I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi"

    La norma configura una fattispecie autonoma di assunzione a termine, legittima solo se il lavoratore è in mobilità e l’assunzione avviene nel rispetto della disciplina speciale e delle sue finalità premiali e antielusive.

  • art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991

    "sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative"

    L’accesso ai benefici è subordinato all’assenza delle condizioni ostative indicate dalla norma, dichiarata dal datore di lavoro al momento della richiesta di avviamento.

  • art. 1, d.lgs. n. 368/2001

    "contratto a termine ai sensi dell’art. 1"

    Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato che il contratto era stato stipulato secondo la disciplina generale del termine, accertamento non rivalutabile in cassazione.

  • art. 4 e art. 24, l. n. 223/1991

    licenziamenti collettivi all'esito della procedura di mobilità

    Sono richiamati quale presupposto del divieto di apposizione del termine previsto dall’art. 3, lett. b), d.lgs. n. 368/2001.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il contratto a termine stipulato nell’ambito della disciplina dei lavoratori in mobilità è legittimo solo se ricorrono i presupposti specifici dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991; non è sufficiente la sola circostanza che il lavoratore sia stato licenziato in una procedura di mobilità.
  • L’iscrizione nelle liste di mobilità costituisce il presupposto rilevante per l’assunzione agevolata a termine: la mera retrodatazione o la diversa ricostruzione del momento del licenziamento non sana un contratto originariamente privo dei requisiti richiesti.
  • La fattispecie di assunzione a termine dei lavoratori in mobilità è autonoma rispetto alla disciplina generale del contratto a termine e prescinde dalle causali oggettive richieste da quest’ultima, ma resta soggetta ai limiti e alle condizioni proprie della norma speciale.
  • Quando il giudice di merito accerta che il contratto è stato stipulato secondo la disciplina generale del termine e non secondo quella speciale dei lavoratori in mobilità, tale accertamento di fatto non è rivalutabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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