Sentenza n. 1724/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Cariati che aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 131/2021 del Giudice di Pace di Cariati, notificata al Comune il 13 agosto 2021 e non impugnata. La sentenza aveva condannato il Comune al risarcimento di euro 2.500,00, oltre interessi legali, nonché al pagamento in favore del difensore della parte attrice delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Il Comune non ha adempiuto e non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle spese di lite distratte in suo favore, gli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato e una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune aveva dichiarato il dissesto finanziario nel 2016; tuttavia, il giudice ha rilevato che l’illecito aquiliano e il credito per le spese di lite erano successivi al dissesto e traevano origine dalla sentenza del 2021, sicché non ricadevano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato mediante pagamento delle somme ancora dovute a titolo di spese di lite, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha riconosciuto gli interessi corrispettivi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza civile, poiché il titolo non disciplinava gli interessi sulle spese di lite. Ha inoltre ritenuto ammissibile e fondata la domanda di penalità di mora anche per l’ottemperanza a una condanna pecuniaria e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato assegnatario di un termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il segretario comunale di Crosia, quale commissario ad acta, con facoltà di delega, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza del ricorrente. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto a carico del Comune. Il Comune è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
da quanto precede il ricorso è ammissibile e sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando esiste un giudicato esecutivo e l’amministrazione non ne abbia dato integrale esecuzione.
in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario comunale di Crosia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dello stesso Comune
Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta destinato a sostituire l’amministrazione in caso di persistente inerzia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna
La penalità di mora può essere applicata anche nell’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; può essere determinata in misura pari agli interessi legali e si aggiunge agli interessi dovuti sul credito principale.
in ordine alla domanda sugli interessi, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi computati al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa
Sugli importi liquidi ed esigibili riconosciuti a titolo di spese di lite, quando il titolo non disponga diversamente, spettano gli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
nel caso di specie, anche il credito azionato dall’avvocato distrattario per le spese di lite trae origine dalla medesima sentenza n. 131 del 30 aprile 2021 e sfugge, pertanto, all’ambito di applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, restando escluso dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione
Il credito derivante da una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto e riferito a un illecito verificatosi dopo tale dichiarazione resta fuori dalla competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Massime di principio
- L’ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito un giudicato esecutivo recante una condanna al pagamento di somme di denaro.
- Quando il titolo giudiziale non disciplina gli interessi sulle spese di lite, spettano gli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza, quale momento di definitività ed esigibilità della pretesa.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l’ottemperanza a sentenze di condanna pecuniaria; può essere quantificata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e opera in aggiunta agli interessi sul credito principale.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di inerzia, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.
- I crediti derivanti da illeciti verificatisi dopo la dichiarazione di dissesto e accertati da una successiva sentenza non rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.
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