Cassazione Penale, Ordinanza n. 06533/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale, preso atto della rinuncia dell'imputato ai motivi concernenti la responsabilità per i reati contestati, aveva accolto una proposta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata fosse carente perché non avrebbe esaminato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le censure formulate, perché nel concordato in appello sono proponibili in cassazione solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato sulla pena in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis è impugnabile in cassazione solo nei limiti delle questioni relative alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, se la doglianza investe motivi rinunciati.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che attengano alla regolarità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi espressamente rinunciati in sede di concordato, poiché l'adesione all'accordo preclude la loro successiva deduzione in cassazione.
- La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere invocata come motivo di ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando la censura si fonda su questioni già abbandonate dall'imputato.
- I vizi relativi alla quantificazione della pena rilevano in cassazione solo se la sanzione è illegalmente determinata, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando la causa dell'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
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