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Sentenza

Sentenza del 08/09/2023 n. 134 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

DISCIPLINA SANZIONATORIA - importazione - mezzo di trasporto - insussistenza condizioni di esenzione dal dazio - sanzione dovuta - principio di proporzionalità - riduzione - spetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di una sanzione amministrativa per la circolazione in Italia (Savona) di un'autovettura immatricolata in Svizzera, concessa in leasing a società svizzera, condotta da soggetto residente in Italia senza valida autorizzazione alla circolazione sul territorio nazionale (autorizzazione scaduta il 14/07/2021). L'Ufficio ha accertato diritti doganali evasi per €9.747,00 e ha irrogato una sanzione pari al minimo edittale ma corrispondente a due volte il dazio evaso (€19.494,00). I ricorrenti hanno dedotto uso per esigenze lavorative/tragitto casa-lavoro, ammissione temporanea e mancanza di IVA imponibile; l'Ufficio ha contestato tali eccezioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto provata la circolazione senza valida autorizzazione e legittima l'irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 215, comma 3, Reg. (UE) n. 2446/2015. Tuttavia ha rilevato la manifesta sproporzione tra il tributo (dazio evaso €9.747,00) e la sanzione irrogata (€19.494,00) e, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997, ha ridotto la sanzione alla metà (€9.747,00). Pur non essendo provata pienamente l'emergenza invocata, la Corte ha ritenuto plausibile una deviazione per consegna di documenti al domicilio della presidente della società, elemento attenuante non travolto dalla prova contraria che l'Ufficio non ha fornito (es. uso abituale del veicolo in Italia dimostrato). Le spese di lite sono compensate per metà; i ricorrenti sono condannati in solido a rimborsare all'Ufficio la restante metà delle spese, liquidata in €800,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 472

    Applicata per ridurre la sanzione quando sussiste manifesta sproporzione tra entità del tributo evaso e la sanzione; consente la riduzione della pena nel caso concreto.

  • Regolamento (UE) 28 luglio 2015 n. 2446

    art. 214, comma 1, lett. c) ; art. 215, comma 3

    Art. 215(3) impone l'obbligo di autorizzazione per l'uso di veicoli immatricolati fuori UE per tragitti limitati; art. 214(c) disciplina le condizioni di ammissione temporanea e le eccezioni per esigenze di servizio/urgenza. La Corte ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 215(3) ma ha valutato ambiguamente l'eccezione di urgenza/non deviazione.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD)

    Richiamati come norme nazionali di riferimento in materia doganale e di contrabbando amministrativo; la violazione delle norme doganali nazionali è stata accertata nel caso concreto.

  • Reg. CEE 2454/1993

    Norme operative e procedurali di applicazione del diritto doganale citate per contestare le irregolarità nell'introduzione del veicolo; richiamate a supporto dell'accertamento amministrativo.

  • D.L. n. 179/2012

    Richiamato solo in relazione alla forma sintetica della motivazione della decisione per i provvedimenti depositati telematicamente.

Massime di principio

  • La circolazione in Italia di un veicolo immatricolato extra-UE senza valida autorizzazione integra responsabilità e sanzione amministrativa doganale anche se il veicolo è di proprietà/lease di soggetto non residente.
  • La mera scadenza dell'autorizzazione rende il comportamento sanzionabile; tuttavia possono costituire circostanze attenuanti l'utilizzo giustificato per esigenze lavorative o deviazioni ragionevoli, purché provate.
  • Il principio di proporzionalità (art. 7(4) D.Lgs. 472/1997) consente la riduzione della sanzione quando questa è manifestamente sproporzionata rispetto al tributo evaso; il giudice deve valutare la relazione tra ammontare del dazio e sanzione applicata.
  • L'onere probatorio grava sull'Ufficio se intende dimostrare circostanze aggravanti (es. uso prolungato e abituale del veicolo in Italia); in mancanza di tali prove, il giudice può riconoscere attenuanti o riduzioni.
  • Il pagamento dei diritti doganali da parte del proprietario/lessor non esclude l'irrogazione della sanzione amministrativa al conducente o al soggetto responsabile dell'uso non autorizzato.

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