Sentenza del 08/09/2023 n. 26183 - Corte di Cassazione
IRES - Diniego rimborso - Redditi da risparmio - Pagamento di interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso di ritenute subite su interessi corrisposti da società controllate italiane per gli anni 2007-2008 (importo complessivo €1.020.552,51). La controversia verteva sull'applicabilità dell'art.15 dell'Accordo CE-Svizzera (misure equivalenti alla direttiva sui redditi da risparmio) e sulla necessità o meno di provare la concreta tassazione degli interessi nel Paese di residenza del beneficiario (Svizzera) ai fini del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (primo e terzo motivo), ritenendo che l'art.15, comma 2, dell'Accordo CE-Svizzera presupponga soltanto il mero assoggettamento della società residente in Svizzera all'imposta sugli utili senza benefici di esenzione, indipendentemente dall'effettivo pagamento o dalla concreta tassazione degli interessi. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario è stato accolto: l'Agenzia delle Entrate è condannata a rimborsare la contribuente e a rifondere le spese di questo grado di giudizio; le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione elvetica (26 ottobre 2004), art. 15, comma 2
Il requisito per il rimborso delle ritenute sugli interessi è il mero assoggettamento della società residente in Svizzera all'imposta diretta sugli utili senza fruire di esenzioni; non è richiesto che gli interessi siano concretamente tassati in Svizzera né che sia dimostrata la concreta imposizione degli interessi.
Direttiva 2003/48/CE del Consiglio (tassazione dei redditi da risparmio) (richiamata)
L'Accordo CE‑Svizzera stabilisce misure equivalenti alla direttiva; la giurisprudenza interpreta che non va richiesto un accertamento della concreta tassazione degli interessi nel Paese di residenza del beneficiario per il riconoscimento del rimborso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26‑quater, comma 4
"la disposizione di cui al comma 1 ... si applica se 'le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 ... sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile'"
La Corte osserva che tale norma, di derivazione di recepimento della direttiva 2003/49/CE, richiede l'assoggettamento ad imposta nel Paese di residenza ma non impone la prova della concreta tassazione dei singoli interessi percepiti.
Direttiva 2003/49/CE (regime fiscale per pagamenti di interessi tra società consociate)
"i pagamenti di interessi provenienti da uno Stato membro sono esentati ... a condizione che il beneficiario effettivo ... sia una società di un altro Stato membro"
La disciplina comunitaria considera sufficiente che il beneficiario sia assoggettato a imposta nel suo Stato di residenza; l'applicazione mira a evitare la doppia imposizione e non richiede la prova che ogni singolo pagamento di interessi sia stato concretamente tassato nello Stato di residenza.
Art. 216 TFUE (richiamato)
Richiamato a supporto del principio che gli accordi internazionali vincolano gli Stati membri e sono rilevanti per l'interpretazione delle norme interne in materia fiscale.
D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143 (attuazione direttiva 2003/49/CE) (richiamato)
Norma nazionale di recepimento che contestualizza il regime di cui alla direttiva; conferma che l'applicabilità delle esenzioni/diritti è ancorata al requisito dell'assoggettamento a imposta nel Paese di residenza della società beneficiaria.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso delle ritenute su interessi pagati all'estero (anche verso società residenti in Svizzera in virtù dell'Accordo CE‑Svizzera) è sufficiente dimostrare che la beneficiaria è assoggettata all'imposta sugli utili nel proprio Stato di residenza senza beneficiare di esenzioni; non è necessario provare la concreta tassazione degli interessi.
- La certificazione rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato di residenza che attesti il regolare assoggettamento a imposta e l'assenza di regimi agevolativi costituisce prova idonea per il diritto al rimborso.
- Le disposizioni nazionali (es. art.26‑quater DPR 600/1973) di recepimento delle direttive comunitarie vanno interpretate in coerenza con l'Accordo internazionale e la direttiva pertinente: non possono essere imposte condizioni ulteriori non previste dal dettato internazionale/comunitario.
- L'onere probatorio dell'effettiva tassazione dei singoli interessi grava sull'amministrazione solo se la norma applicabile lo prescrive espressamente; quando la norma richiede solo l'assoggettamento fiscale, chiedere la prova della concreta tassazione è un onere ingiustificato.
- In situazioni analoghe, presentare documentazione ufficiale dello Stato di residenza (certificati fiscali) e dimostrare la qualità di beneficiario effettivo sono passi essenziali; se l'Amministrazione nega il rimborso nonostante documentazione conforme, è ragionevole impugnare il diniego nei termini per ottenere un accertamento giurisdizionale.
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