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Sentenza

Sentenza del 07/09/2023 n. 639 - Corte di Giustizia UE

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Principio di neutralità dell'IVA - Principio di effettività - Aliquota IVA troppo elevata indicata su una fattura di acquisto - Rimborso dell'eccedenza - Azione diretta contro l'amministrazione - Impatto del rischio di un doppio rimborso della stessa IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agricoltore e silvicoltore, aveva pagato ai fornitori IVA fatturata al 19% ma aveva venduto i prodotti applicando il 7%; i fornitori versarono l'IVA al fisco. Dopo un contenzioso il giudice nazionale ridusse la detrazione a monte del ricorrente dal 19% al 7% e l'ufficio imposte gli pretesse a posteriori la differenza. Il ricorrente chiese ai fornitori il rimborso ma questi opposero la prescrizione; non essendovi frode, abuso o negligenza imputabile al ricorrente, lo stesso chiese all'amministrazione esenzione o rimborso equitativo ai sensi delle norme nazionali.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva IVA e i principi di neutralità ed effettività impongono che, se l'acquirente non può ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata dai fornitori per effetto della prescrizione e senza che sussistano frode, abuso o negligenza a suo carico, egli abbia un diritto diretto di ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, comprensivo degli interessi. La Corte ha precisato che il rischio di un doppio rimborso è escluso perché le eventuali successive richieste di rimborso dei fornitori sarebbero abusive se mirassero a ottenere un vantaggio fiscale contrario al principio di neutralità e pertanto non dovrebbero produrre effetto. In assenza di rimborso entro un termine ragionevole, il danno per l'indisponibilità delle somme deve essere compensato con interessi di mora.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)

    art. 168, lett. a) e art. 178, lett. a)

    Il diritto alla detrazione/rimborso rientra nel meccanismo fondamentale dell'IVA; l'acquirente ha diritto al recupero dell'IVA indebitamente pagata e, in determinate circostanze, ad agire direttamente contro l'amministrazione fiscale.

  • Direttiva 2010/45/UE

    Modifica formale della direttiva IVA richiamata nel caso; conferma l'importanza della corretta fatturazione per l'esercizio del diritto a detrazione.

  • Abgabenordnung (AO) - Germania

    Norme nazionali che prevedono poteri dell'amministrazione di ridurre o rimborsare imposte per ragioni di equità; strumenti invocati dal ricorrente per ottenere esenzione o rimborso.

  • Principio di neutralità dell'IVA

    Principio fondamentale del sistema IVA che impone che l'onere economico dell'imposta gravi solo sul consumatore finale e che il soggetto passivo sia neutralizzato tramite detrazione/rimborso.

  • Principio di effettività

    Gli Stati membri devono garantire mezzi effettivi per il recupero dell'IVA indebitamente pagata, senza che i requisiti procedurali rendano praticamente impossibile l'esercizio del diritto dell'Unione.

  • Giurisprudenza rilevante (selezione)

    Reemtsma C-35/05; Farkas C-564/15; Terracult C-835/18; Zipvit C-156/20; HUMDA C-397/21

    Stati esempi e principi giurisprudenziali usati per precisare quando l'acquirente può ottenere rimborso diretto, i limiti in caso di frode/abuso e la necessità di bilanciare rischio di abuso e principio di neutralità.

Massime di principio

  • Se l'acquirente ha pagato IVA indebitamente fatturata e non può ottenerne il rimborso dai fornitori solo per effetto della prescrizione, e non sussistono frode, abuso o negligenza a suo carico, può agire direttamente contro l'amministrazione per ottenere il rimborso.
  • Gli Stati membri devono prevedere procedure efficaci che permettano all'acquirente di recuperare l'IVA indebitamente pagata; i requisiti nazionali non possono rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto (principio di effettività e di equivalenza).
  • Il diritto al rimborso può essere negato se è dimostrato che la pretesa è frutto di frode o abuso; la semplice negligenza, se non comporta frode o danno allo Stato, non giustifica un diniego assoluto del rimborso.
  • Il rischio di doppio rimborso deve essere valutato dal giudice nazionale: se le eventuali successive richieste dei fornitori mirassero in realtà a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla direttiva, tali richieste possono essere qualificate come abusive e non portare al rimborso ai fornitori, scongiurando il doppio rimborso.
  • Se l'amministrazione trattiene o rimborsa tardivamente somme dovute in violazione del diritto UE, il danneggiato ha diritto anche agli interessi per la perdita di disponibilità delle somme (interessi di mora).
  • In fase nazionale il giudice deve verificare oggettivamente l'assenza di frode/abuso/negligenza e l'impossibilità effettiva o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dai fornitori prima di riconoscere il diritto diretto contro l'amministrazione.

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