Sentenza del 07/09/2023 n. 639 - Corte di Giustizia UE
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Principio di neutralità dell'IVA - Principio di effettività - Aliquota IVA troppo elevata indicata su una fattura di acquisto - Rimborso dell'eccedenza - Azione diretta contro l'amministrazione - Impatto del rischio di un doppio rimborso della stessa IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agricoltore e silvicoltore, aveva pagato ai fornitori IVA fatturata al 19% ma aveva venduto i prodotti applicando il 7%; i fornitori versarono l'IVA al fisco. Dopo un contenzioso il giudice nazionale ridusse la detrazione a monte del ricorrente dal 19% al 7% e l'ufficio imposte gli pretesse a posteriori la differenza. Il ricorrente chiese ai fornitori il rimborso ma questi opposero la prescrizione; non essendovi frode, abuso o negligenza imputabile al ricorrente, lo stesso chiese all'amministrazione esenzione o rimborso equitativo ai sensi delle norme nazionali.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva IVA e i principi di neutralità ed effettività impongono che, se l'acquirente non può ottenere il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata dai fornitori per effetto della prescrizione e senza che sussistano frode, abuso o negligenza a suo carico, egli abbia un diritto diretto di ottenere il rimborso dall'amministrazione finanziaria, comprensivo degli interessi. La Corte ha precisato che il rischio di un doppio rimborso è escluso perché le eventuali successive richieste di rimborso dei fornitori sarebbero abusive se mirassero a ottenere un vantaggio fiscale contrario al principio di neutralità e pertanto non dovrebbero produrre effetto. In assenza di rimborso entro un termine ragionevole, il danno per l'indisponibilità delle somme deve essere compensato con interessi di mora.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)
art. 168, lett. a) e art. 178, lett. a)
Il diritto alla detrazione/rimborso rientra nel meccanismo fondamentale dell'IVA; l'acquirente ha diritto al recupero dell'IVA indebitamente pagata e, in determinate circostanze, ad agire direttamente contro l'amministrazione fiscale.
Direttiva 2010/45/UE
Modifica formale della direttiva IVA richiamata nel caso; conferma l'importanza della corretta fatturazione per l'esercizio del diritto a detrazione.
Abgabenordnung (AO) - Germania
Norme nazionali che prevedono poteri dell'amministrazione di ridurre o rimborsare imposte per ragioni di equità; strumenti invocati dal ricorrente per ottenere esenzione o rimborso.
Principio di neutralità dell'IVA
Principio fondamentale del sistema IVA che impone che l'onere economico dell'imposta gravi solo sul consumatore finale e che il soggetto passivo sia neutralizzato tramite detrazione/rimborso.
Principio di effettività
Gli Stati membri devono garantire mezzi effettivi per il recupero dell'IVA indebitamente pagata, senza che i requisiti procedurali rendano praticamente impossibile l'esercizio del diritto dell'Unione.
Giurisprudenza rilevante (selezione)
Reemtsma C-35/05; Farkas C-564/15; Terracult C-835/18; Zipvit C-156/20; HUMDA C-397/21
Stati esempi e principi giurisprudenziali usati per precisare quando l'acquirente può ottenere rimborso diretto, i limiti in caso di frode/abuso e la necessità di bilanciare rischio di abuso e principio di neutralità.
Massime di principio
- Se l'acquirente ha pagato IVA indebitamente fatturata e non può ottenerne il rimborso dai fornitori solo per effetto della prescrizione, e non sussistono frode, abuso o negligenza a suo carico, può agire direttamente contro l'amministrazione per ottenere il rimborso.
- Gli Stati membri devono prevedere procedure efficaci che permettano all'acquirente di recuperare l'IVA indebitamente pagata; i requisiti nazionali non possono rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto (principio di effettività e di equivalenza).
- Il diritto al rimborso può essere negato se è dimostrato che la pretesa è frutto di frode o abuso; la semplice negligenza, se non comporta frode o danno allo Stato, non giustifica un diniego assoluto del rimborso.
- Il rischio di doppio rimborso deve essere valutato dal giudice nazionale: se le eventuali successive richieste dei fornitori mirassero in realtà a ottenere un vantaggio fiscale contrario alla direttiva, tali richieste possono essere qualificate come abusive e non portare al rimborso ai fornitori, scongiurando il doppio rimborso.
- Se l'amministrazione trattiene o rimborsa tardivamente somme dovute in violazione del diritto UE, il danneggiato ha diritto anche agli interessi per la perdita di disponibilità delle somme (interessi di mora).
- In fase nazionale il giudice deve verificare oggettivamente l'assenza di frode/abuso/negligenza e l'impossibilità effettiva o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dai fornitori prima di riconoscere il diritto diretto contro l'amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 set 2023Sentenza del 07/09/2023 n. 664 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 7 set 2023Sentenza del 07/09/2023 n. 2671 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 7 set 2023Sentenza del 07/09/2023 n. 2690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 7 set 2023Sentenza del 07/09/2023 n. 5031 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
- Sentenza · 7 set 2023Sentenza del 07/09/2023 n. 25685 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 set 2023Sentenza del 07/09/2023 n. 26056 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →