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Sentenza

Sentenza del 08/09/2023 n. 26204 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava la mancata effettuazione delle ritenute alla fonte sugli interessi relativi a finanziamenti ricevuti da Fondiaria Nederland B.V. (società olandese controllata), ritenendo che la ridenominazione dei prestiti in CHF e la stipula di contratti derivati (cross currency swap) avessero eluso l'applicazione delle ritenute e realizzato un indebito risparmio d'imposta; la contribuente ha impugnato sostenendo, tra l'altro, violazioni del diritto UE, la presenza di valide ragioni economiche, la natura non aleatoria degli strumenti e l'erronea applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito, confermando la legittimità dell'accertamento dell'Agenzia nelle parti sostanziali (riconoscendo la qualificazione elusiva dell'operazione e la legittimità del recupero delle ritenute). Ha però cassato senza rinvio la parte della sentenza relativa alle sanzioni per effetto di una norma sopravvenuta più favorevole e ha ridotto la sanzione al 90% delle ritenute non versate; ha compensato integralmente le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5

    Prevede l'applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti da soggetti residenti a soggetti non residenti; la Corte conferma che la ritenuta è applicabile anche quando gli interessi costituiscono reddito d'impresa e che la misura e la modalità (prelievo a titolo d'imposta) sono compatibili con il diritto UE.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norma antielusiva che consente di ricostruire la sostanza economica di operazioni interposte per ottenere un risparmio d'imposta; la Corte l'ha ritenuta applicabile per qualificare l'operazione come elusiva.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, art. 26-quater / Direttiva 2003/49/CE

    Rinvio alla normativa che disciplina esenzioni o regimi particolari sugli interessi transfrontalieri; la Corte ricorda che l'onere di provare i presupposti per l'agevolazione (o esenzione) compete al contribuente e che l'antielusione tutela l'Erario nazionale anche se l'operazione potrebbe fruire di regimi di altro Stato membro.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 44, comma 1

    Definisce il reddito di capitale come l'ammontare degli interessi percepiti senza deduzione di costi; la Corte lo usa per giustificare il recupero al lordo delle spese nel caso di soggetti non residenti.

  • Trattato CE (rationale tempore), artt. 43 e 56 (oggi artt. 49 e 63 TFUE)

    La Corte rileva che l'applicazione della ritenuta sugli interessi a soggetti non residenti non è di per sé incompatibile con le libertà UE; eventuali problemi vanno valutati rispetto al diritto dello Stato di residenza del beneficiario (credito d'imposta, ecc.).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni), art. 2 comma 2 / art. 13

    Prevede le sanzioni per dichiarazioni infedeli e per omessa effettuazione delle ritenute; la Corte conferma l'applicabilità delle sanzioni anche in caso di violazioni realizzate con modalità elusive, salvo applicazione di norme sopravvenute più favorevoli.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15

    Norma sopravvenuta di favore che ha ridotto la soglia minima della sanzione, applicata dalla Corte per ridurre la sanzione comminata al contribuente.

  • Direttiva UE 2003/49/CE

    Riguarda l'esenzione/neutralità fiscale degli interessi e alcune condizioni per usufruirne; la Corte osserva che la presenza dei requisiti per avvalersi della disciplina comunitaria deve essere provata dal contribuente.

Massime di principio

  • La ritenuta alla fonte sugli interessi pagati da soggetti residenti a beneficiari non residenti si applica anche se gli interessi rappresentano reddito d'impresa: la forma contrattuale (mutuo ridenominato, derivati collegati) non esclude l'obbligo se la sostanza economica è finanziamento.
  • Le norme antielusive (art. 37-bis DPR 600/1973) consentono all'Amministrazione di ricostruire la sostanza dell'operazione e qualificare come elusiva una struttura che ha come scopo prevalente il risparmio d'imposta; il contribuente deve dimostrare valide ragioni economiche alternative.
  • L'onere probatorio circa il possesso dei requisiti per usufruire di esenzioni o regimi comunitari (es. Direttiva 2003/49/CE) grava sul contribuente.
  • Il reddito di capitale ai fini dei non residenti è determinato al lordo (art. 44 TUIR): la possibilità di dedurre costi o computare l'onere netto non opera allo stesso modo per soggetti residenti e non residenti, e ciò non costituisce necessariamente una violazione delle libertà UE.
  • Le sanzioni tributarie possono essere applicate anche in caso di violazioni poste in essere mediante artifici elusivi; tuttavia il quantum può essere influenzato da norme sopravvenute più favorevoli.
  • In sede di Cassazione le censure di merito prettamente probatorie o valutazioni di fatto operate dalla Corte territoriale sono inammissibili: l'attacco deve riguardare questioni di diritto o vizio motivazionale rilevante.

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