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Sentenza

Sentenza del 08/09/2023 n. 26222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

SAP aveva richiesto il rimborso delle ritenute operate sugli interessi percepiti su BTP e su obbligazioni Unicredit nel periodo luglio 2001 - novembre 2004, invocando l'esenzione prevista dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6. L'Agenzia negò il rimborso dopo che SAP non aveva risposto a un questionario istruttorio; SAP impugnò il diniego davanti alla CTP di Pescara e poi in appello davanti alla CTR, che le diede ragione. L'Agenzia ricorse in Cassazione contestando, tra l'altro, l'ammissione della documentazione prodotta in giudizio (per mancata risposta al questionario), la qualificazione del fondo come "beneficiario effettivo" e la presunta inadeguata motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'Ufficio non aveva fornito il preventivo avvertimento previsto dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 che la mancata esibizione precludeva l'utilizzo dei documenti anche in sede contenziosa; pertanto la documentazione prodotta in giudizio non poteva essere esclusa per quella ragione. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati considerati inammissibili perché, in sostanza, proponevano una rivalutazione di fatto della qualificazione di "beneficiario effettivo" già compiuta dalla CTR sulla base di documenti acquisiti in sede di merito, materia non sindacabile in Cassazione. Il ricorso incidentale di SAP è stato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in complessivi onorari ed accessori come da dispositivo).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, artt. 6 e 7

    art. 6 (esenzione o regole su ritenute per non residenti/beneficiario effettivo) e art. 7

    La qualificazione del soggetto come "beneficiario effettivo" è questione di fatto valutata dal giudice di merito sulla base della documentazione; Cassazione non riesamina i fatti salvo vizi di diritto. Se il giudice di merito accerta che il soggetto ha incassato gli interessi, ne deriva la qualifica di beneficiario effettivo ai fini dell'applicazione o meno delle ritenute.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4

    L'Ufficio, quando richiede documenti, deve informare il contribuente contestualmente che la mancata esibizione comporta l'impossibilità di prenderli in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa. In difetto di tale avvertimento specifico, non può operare la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta successivamente.

  • Codice civile, art. 2697

    Riguarda l'onere della prova: la contestazione dell'Ufficio circa la prova prodotta non può essere trasformata in rivalutazione di fatto in sede di legittimità; se il giudice di merito ha ritenuto assolto l'onere probatorio, la Cassazione non può riformare quella valutazione senza questioni di diritto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: qui la Corte ha ritenuto che fossero in gran parte inutilizzabili perché configuravano censure di merito o mancava il presupposto della violazione normativa formale (es. mancanza dell'avvertimento richiesto).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 10

    Richiamati in tema di dovere di lealtà e collaborazione dell'Amministrazione finanziaria: l'Ufficio è tenuto ad osservare specifici canoni di correttezza e diligenza quando esercita poteri istruttori, compreso il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa tributaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma del processo tributario richiamata in relazione al vizio di motivazione e alla nullità della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la censura come valutazione di merito e pertanto inammissibile in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nella parte finale circa la disciplina del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato; la norma non si applica nel caso concreto per la specifica situazione di soccombenza dell'amministrazione pubblica.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria invia un questionario ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973 e intende precludere l'utilizzo in sede amministrativa e contenziosa dei documenti non prodotti, deve fornire un avvertimento specifico e contestuale; in mancanza di tale avvertimento la sanzione di inutilizzabilità non può essere applicata.
  • La qualifica di "beneficiario effettivo" ai fini delle ritenute su interessi è accertamento di fatto che spetta ai giudici di merito sulla base della documentazione probatoria; la Cassazione non riesamina valutazioni di fatto salvo profili di diritto.
  • Il contribuente che vanta diritti (es. esenzioni/diritto al rimborso) deve comunque custodire e produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso/percettazione dei proventi; se l'Ufficio non ha rispettato gli obblighi formali, tale documentazione può essere comunque considerata in giudizio.
  • Per l'Amministrazione pubblica vale un dovere di lealtà e collaborazione nell'istruttoria; l'omissione di formalità prescritte dalla legge può precludere l'opposizione difensiva basata su preclusioni procedurali.
  • In sede di Cassazione i motivi che in realtà mirano a una rivalutazione del materiale probatorio o a contestare la valutazione di merito sono inammissibili; le censure devono essere rivolte a questioni di diritto e a vizi motivazionali rilevanti e specifici.

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