Cassazione Penale, Sentenza n. 31558/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Caramia impugnava la conferma di condanna per sabotaggio plurioaggravato (8 anni, degradazione e interdizione perpetua) denunciando: 1) travisamento della prova indiziaria sulla modalità di introduzione dei corpi estranei nel riduttore (sportello centrale vs tappo di sfiato) e conseguente errata ricostruzione della durata, unicità e collocazione temporale del fatto; 2) eccessiva valutazione indiziaria data alla conoscenza del diametro della chiave rinvenuta nell'armadietto; 3) utilizzabilità, in dibattimento, delle dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti durante la perquisizione (testimonianze de relato dei Carabinieri), in violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.; 4) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la terza censura (violazione dell'art. 62 cod. proc. pen.): le deposizioni testimoniali che riportavano dichiarazioni rese da Caramia agli inquirenti la sera del 22/03/2019 sono considerate testimonianze de relato non utilizzabili, poiché le dichiarazioni sono state rese nel corso del procedimento e a soggetti con funzione investigativa. Perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio per un nuovo giudizio da svolgersi senza l'elemento istruttorio inammissibile. Le altre censure sono state assorbite e non esaminate nel merito in funzione della necessità di riesaminare il quadro probatorio epurato dalle dichiarazioni in violazione. In sostanza l'annullamento è parziale: viene meno la scelta di confermare la condanna fino a nuova valutazione senza le dichiarazioni in questione.
Norme richiamate
"comunque rese" dall'imputato, o dalla persona sottoposta alle indagini, "nel corso del procedimento"
La norma vieta l'utilizzo in dibattimento di testimonianze che riferiscano dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento; tale divieto ha effetto di esclusione probatoria assoluta per gli elementi acquisiti in violazione. Il divieto si applica alle manifestazioni verbali rese a soggetti che svolgono funzioni investigative e riguarda le dichiarazioni, non le sole manifestazioni comportamentali oggettivamente descrivibili.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Disposizione rimessa al limite dell'esame dei motivi di ricorso: Cassazione ha valutato i motivi nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att., procedendo prioritariamente alla verifica delle censure pregiudiziali (qui quella processuale relativa all'art. 62).
Massime di principio
- Le dichiarazioni dell'imputato rese "nel corso del procedimento" a membri dell'organo di polizia giudiziaria non possono essere riferite in dibattimento tramite testimonianze de relato: se ciò avviene, l'elemento probatorio è inammissibile e può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio.
- Occorre distinguere tra dichiarazioni verbali (protette dall'art. 62 e utilizzabili solo se verbalizzate con le garanzie procedurali) e comportamenti o fatti rilevabili oggettivamente dagli operanti (questi ultimi possono essere riferiti in dibattimento dagli agenti come risultanze investigative).
- Se prove decisive si fondano su dichiarazioni dell'imputato non verbalizzate correttamente, la loro esclusione può compromettere l'intero impianto probatorio: il giudice di merito deve verificare la tenuta della prova anche senza tali elementi.
- Le ammissioni o affermazioni rese dall'imputato durante perquisizioni o confronti devono essere annotate nei verbali e sottoscritte per poter essere utilizzate; in mancanza, la difesa può chiedere l'esclusione per violazione dell'art. 62.
- Le contestazioni sull'interpretazione tecnica di elementi materiali (es. via di intrusione nel macchinario, misura della chiave) vanno valutate criticamente in sede di merito ma perdono forza se si fondano prevalentemente su dichiarazioni inammissibili; in appello e cassazione occorre indicare perché l'interpretazione alternativa è più coerente col dato concreto.
- In casi simili, la strategia difensiva efficace è: eccepire tempestivamente l'inammissibilità delle deposizioni de relato, chiedere riesame del quadro probatorio senza gli elementi viziati e, se necessario, sollecitare acquisizione di ulteriore prova neutra (perizie tecniche, riscontri oggettivi) nel giudizio di rinvio.
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