Sentenza del 26/09/2019 n. 5478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Vizio di legittimità - Ricorso in appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. La procura depositata successivamente, in sede di memorie illustrative, non ha sanato il difetto relativo alla corretta proposizione del gravame, poiché l'art. 53, comma 1, prevede l'inammissibilità in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 18, comma 3.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità dell'appello tributario e, in particolare, la mancata osservanza dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, applicabili anche al giudizio di gravame tramite il richiamo contenuto nell'art. 53, comma 1. Il deposito della procura alle liti effettuato solo con le memorie illustrative è stato ritenuto tardivo e non idoneo a sanare il vizio originario di proposizione dell'appello.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1
La disposizione rende applicabili all'appello i requisiti formali previsti per il ricorso introduttivo e commina l'inammissibilità quando tali requisiti non sono rispettati.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 3
La norma disciplina i requisiti di proposizione del ricorso, inclusa la necessità di una valida procura quando richiesta; tali requisiti devono essere rispettati anche nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i requisiti formali per la proposizione dell'appello devono essere rispettati sin dal deposito dell'atto introduttivo.
- Una procura depositata successivamente, ad esempio con memorie illustrative, non sana necessariamente un vizio originario di legittimazione o di valida proposizione dell'appello quando la legge prevede espressamente l'inammissibilità.
- Prima del deposito dell'appello è necessario verificare attentamente la presenza e la regolarità della procura, nonché tutti gli elementi richiesti dall'art. 18, comma 3, richiamato dall'art. 53.
- Le memorie successive non possono essere utilizzate, in linea generale, per sanare carenze formali che incidono sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione, salvo eventuali specifiche ipotesi di sanatoria previste dalla legge o applicabili secondo la giurisprudenza.
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