Cassazione Penale, Ordinanza n. 07922/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna per evasione, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per evasione. Nel ricorso per cassazione deduceva: primo, il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, la mancata riduzione nella misura massima della pena in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche; terzo, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha rilevato che i primi due motivi riproponevano questioni già correttamente disattese dal giudice di merito, mentre il terzo era manifestamente infondato perché non considerava la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla legge n. 103 del 2017.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, per il quale la condanna era stata confermata in appello.
Invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che la censura era già stata disattesa e dunque non meritava accoglimento.
Richiamata con riferimento alla sospensione del termine di prescrizione, non considerata dal ricorrente nella sua doglianza.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga censure già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi della decisione impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione della doglianza non è sufficiente a fondare l'annullamento.
- La deduzione di prescrizione è infondata quando non tenga conto delle sospensioni del termine maturate nel corso del procedimento, se correttamente evidenziate nella decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla Corte.
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