Cassazione Penale, Ordinanza n. 19175/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva ritenersi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità e aveva negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Dall'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione riproducevano censure già dedotte nei precedenti gradi, senza confrontarsi in modo nuovo o specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che le aveva già esaminate e disattese con argomenti ritenuti corretti.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata ma esclusa dalla sentenza impugnata; la Cassazione rileva che il diniego era già stato adeguatamente motivato e non è stato validamente scalfito dai motivi di ricorso.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa dirsi che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non è censurabile in cassazione con doglianze meramente reiterative, se la decisione di merito lo ha già esaminato con argomentazioni giuridicamente corrette.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente nella sua determinazione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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