Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per rapina aggravata e lesioni personali, deducendo carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di appello. Contestano la ricostruzione della dinamica dei fatti (mancato riferimento all'ordinanza cautelare), le discrepanze tra dichiarazioni rese in diverse sedi, la possibile suggestione nel riconoscimento dei responsabili in caserma, l'esclusione della rilevanza dei tabulati telefonici e delle celle agganciate dal telefono di Amine, l'assenza di riscontri materiali dopo perquisizioni, l'omessa o insufficiente considerazione che uno degli imputati sarebbe stato riconosciuto solo da un testimone, e infine criticano la motivazione della determinazione della pena come generica e non specificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che i motivi riproducono pedissequamente le stesse contestazioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello e, pertanto, mancano dei requisiti di specificità richiesti (art. 581 c.p.p.). I ricorrenti hanno proposto in sostanza una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità; la censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta aspecifica e dunque anch'essa inammissibile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., co. 1, lett. e)
art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; usato per inquadrare le censure sulla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvono in mera ripetizione di quanto già dedotto in appello e non configurano un motivo specifico di legittimità.
art. 606 c.p.p., co. 1, lett. c)
art. 606, co. 1, lett. c) c.p.p.
Richiama i motivi di cassazione relativi a violazioni di legge; la Corte ha individuato che i ricorrenti non hanno prospettato violazioni di norme di diritto né inefficacia della motivazione in termini utili per la legittimità.
art. 581 c.p.p., co. 1, lett. c)
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste di cassazione. La Corte ha ritenuto che i motivi erano aspecifici e privi della necessaria esposizione critica rispetto alla sentenza impugnata.
Norma collegata alle formalità probatorie e alla valutazione dei mezzi di prova; richiamata nel contesto della censura sulla valutazione dei riconoscimenti e delle dichiarazioni testimoniali, la Corte ha ritenuto che non sia ammessa in Cassazione una rivalutazione pura del credito o meno da attribuire ai testimoni.
Norma relativa al giudizio abbreviato e agli effetti sulla prova; citata a supporto della censura sulla ricognizione personale in sede di giudizio abbreviato, ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e finalizzata a rimettere in discussione valutazioni di merito.
Consente la condanna alle spese e a contributi/casse per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Non è ammesso in Cassazione un semplice riesame del merito probatorio: il ricorso deve evidenziare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione, non la mera divergenza sulla valutazione delle prove.
- La ripetizione pedissequa dei motivi già discussi e respinti in appello, senza esporre criticamente punti di diritto nuovi o errori di motivazione manifesti, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; argomentazioni generiche o apodittiche sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
- Per contestare la valutazione dei riconoscimenti testimoniali o l'esclusione di elementi (es. tabulati telefonici) è necessario dimostrare profili di illegittimità o gravità della motivazione, non limitarsi a sottolineare discrepanze o incertezze.
- La Corte può condannare ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con oneri economici a carico del ricorrente.
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