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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45304/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza, proposta nell'interesse del condannato, volta ad ottenere la restituzione del termine per proporre impugnazione contro sentenze di condanna pronunciate in contumacia (definitive il 19/04/2009 e il 01/07/2010). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. nella formulazione anteriore alla legge n. 67/2014 e, per ciò, la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sostenendo di non essere stato effettivamente informato del procedimento (mancata notificazione in carcere mentre era detenuto per altra causa) e che la mera regolarità formale delle notifiche non avrebbe potuto garantire il suo diritto di impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza di restituzione del termine ex art. 175 (formulazione anteriore alla legge n.67/2014) dovesse essere proposta al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello) e non al giudice dell'esecuzione: la domanda era pertanto estranea alla competenza funzionale del giudice adito. Si è inoltre richiamato che la Corte d'appello di Brescia, giudice funzionalmente competente, aveva già dichiarato inammissibile la medesima istanza almeno per una delle condanne. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (formulazione anteriore alla legge n. 67/2014)

    La restituzione del termine per impugnare la sentenza di condanna contumaciale, nella formulazione precedente alla riforma del 2014, doveva essere chiesta al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello); prevista anche la regola del termine decadenziale di 30 giorni a decorrere dall'effettiva conoscenza del procedimento.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata come possibile causa di nullità della notificazione; tuttavia la Corte non ha riconosciuto, nel caso concreto, un vizio formale idoneo a inficiare il giudicato secondo la prospettazione del ricorrente.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Indica le attribuzioni del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la restituzione del termine ex art.175 non rientri nelle competenze funzionali del giudice dell'esecuzione, spettando invece al giudice dell'impugnazione.

  • legge n. 67 del 28 aprile 2014

    Ha modificato la disciplina dell'art.175; la controversia è stata esaminata con riferimento alla formulazione antecedente a tale modifica, come dedotto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione del termine per impugnare sentenze di condanna in contumacia, ai sensi dell'originario art.175, va proposta al giudice dell'impugnazione (Corte d'appello) e non al giudice dell'esecuzione.
  • Per ottenere la restituzione del termine occorre dimostrare l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento; non sempre basta allegare sole irregolarità formali delle notifiche.
  • Esiste un termine decadenziale (30 giorni dalla effettiva conoscenza) per proporre l'istanza di restituzione secondo la disciplina anteriore alla legge n.67/2014; la tempestività è fondamentale.
  • Se il giudice funzionalmente competente ha già dichiarato inammissibile la medesima istanza, le prospettive di successo di analoghe domande avanti altri giudici sono molto limitate.
  • Presentare istanze davanti al giudice non competente può determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese, oltre a sanzioni come la condanna alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa procedurale.
  • In casi di detenuti per altra causa che lamentano mancata conoscenza di procedimenti a loro carico, è necessario fornire elementi concreti e specifici sulla mancata ricezione delle notifiche per superare la presunzione di regolarità formale.

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