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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14921/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 luglio 2024. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità, e non indicavano specifici travisamenti della prova.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che non ricorrano cause di esclusione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già disattese o a sollecitare una rivalutazione del merito non sono ammissibili in cassazione se non evidenziano specifici vizi di legittimità o travisamenti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di lettura alternativa del materiale istruttorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti o di vizi riconducibili ai motivi di ricorso previsti dalla legge.
  • Le censure che riproducono doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché prive di una critica argomentata e autosufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, essendo limitato al controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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