Cassazione Penale, Ordinanza n. 14921/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 luglio 2024. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha rilevato che le censure erano sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, i motivi miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità, e non indicavano specifici travisamenti della prova.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che non ricorrano cause di esclusione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già disattese o a sollecitare una rivalutazione del merito non sono ammissibili in cassazione se non evidenziano specifici vizi di legittimità o travisamenti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di lettura alternativa del materiale istruttorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti o di vizi riconducibili ai motivi di ricorso previsti dalla legge.
- Le censure che riproducono doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché prive di una critica argomentata e autosufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, essendo limitato al controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica della motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
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