Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Nel 2005 una promissaria acquirente stipulava con più sorelle, promittenti venditrici, un preliminare avente ad oggetto le rispettive quote ereditarie indivise di un fabbricato; la compratrice veniva immessa nel possesso e versava integralmente il prezzo. Successivamente insorgeva lite sulla mancata stipula del definitivo: la compratrice chiedeva la risoluzione del preliminare per inadempimento delle venditrici, deducendo la presenza di un pignoramento e di un'ipoteca sulla quota di una delle promittenti venditrici e, soprattutto, la mancata consegna della documentazione necessaria al rogito. In primo grado il contratto veniva risolto per inadempimento esclusivo di una sola venditrice, mentre venivano accolte domande riconvenzionali di frutti civili; in appello la decisione veniva parzialmente riformata, dichiarando tardive alcune domande di fruttificazione e ritenendo invece inadempienti tutte le venditrici per il mancato approntamento della documentazione catastale aggiornata, con conseguente risoluzione del contratto e condanna solidale alla restituzione del prezzo e al pagamento della penale. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 167, co. 2, c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per l'inammissibilità della domanda di frutti civili e per la qualificazione della stessa come riconvenzionale; 2) violazione di norme su correttezza, buona fede, inadempimento e obbligazioni solidali/parziarie, sostenendo che l'inadempimento fosse ascrivibile alla sola titolare della quota gravata e che l'art. 1307 c.c. impedisse di estendere le conseguenze agli altri condebitori; 3) violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale ritenuta eccessiva; 4) violazione delle norme sulle spese processuali e denunciata ultrapetizione per la condanna alle spese di primo grado nonostante l'assenza di specifico motivo di appello. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi e ha confermato la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la domanda sui frutti civili era una domanda riconvenzionale soggetta a decadenza ex art. 167, co. 2, c.p.c. rilevabile d'ufficio; ha ritenuto corretta l'imputazione dell'inadempimento a tutte le promittenti venditrici perché l'obbligo contrattuale di predisporre la documentazione utile al rogito gravava su ciascuna di esse e l'inadempimento riguardava una cooperazione dovuta in modo unitario; ha escluso l'applicabilità dell'art. 1307 c.c. perché non ricorreva un inadempimento imputabile a un solo condebitore, ma a tutte; ha reputato insindacabile in cassazione la valutazione di non manifesta eccessività della penale, avendo il giudice di merito apprezzato l'interesse della creditrice all'adempimento; infine ha ritenuto legittimo il nuovo regolamento delle spese conseguente alla riforma parziale della sentenza di primo grado e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la decadenza dalla proposizione delle domande riconvenzionali è posta a presidio del corretto e celere andamento del processo ed è rilevabile d'ufficio dal giudice
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente per contestare l'inammissibilità della domanda, ma non ritenuto violato
richiamato insieme agli artt. 1176 e 1375 c.c. come parametro della condotta delle parti e della cooperazione dovuta
richiamato come criterio di diligenza nell'adempimento contrattuale
la buona fede oggettiva impone a ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte
richiamato nel contesto della responsabilità per inadempimento
non applicabile perché presuppone l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a uno solo dei condebitori solidali; nel caso concreto l'inadempimento è stato accertato a carico di tutte le venditrici
richiamato in relazione alla penale pattuita nel preliminare
richiamato per la questione della solidarietà tra le promittenti venditrici
la riduzione equitativa della penale presuppone la manifesta eccessività della clausola avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento; la valutazione è di merito
richiamato sulla regolazione delle spese processuali e sulla compensazione
invocato per denunciare ultrapetizione nella condanna alle spese
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno delle censure processuali
in caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado il giudice d'appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato
Massime di principio
- La domanda del convenuto volta a ottenere la condanna dell'attore al pagamento dei frutti civili o di altri importi conseguenti al rapporto dedotto in giudizio integra una domanda riconvenzionale quando mira a un autonomo provvedimento di condanna e non alla mera paralisi della pretesa avversaria.
- La decadenza dalle domande riconvenzionali prevista dall'art. 167, co. 2, c.p.c. è rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che rilevi una eventuale tardività dell'eccezione della controparte.
- In un preliminare che imponga alla parte venditrice anche obblighi accessori di cooperazione, come l'approntamento della documentazione necessaria al rogito, l'inadempimento di tale obbligo può essere imputato a tutti i soggetti che lo abbiano assunto unitariamente, indipendentemente dalla struttura parziaria o solidale dell'obbligazione principale.
- L'art. 1307 c.c. opera solo quando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione sia imputabile a uno solo dei condebitori solidali; non è invocabile quando l'inadempimento sia accertato a carico di tutti i soggetti obbligati.
- La valutazione di manifesta eccessività della penale ai fini della riduzione ex art. 1384 c.c. è rimessa al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o della motivazione sotto il minimo costituzionale.
- In caso di riforma anche parziale della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese dell'intero giudizio, in base all'esito complessivo della lite; la compensazione richiede invece una specifica motivazione.
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