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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42036/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (esercente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione per violazione dell'art. 110, commi 6, 7, 9 f-ter e 9-bis, T.U.L.P.S., assumendo che nel locale dell'esercente fossero stati installati o comunque resi disponibili n. 5 apparecchi videoterminali non conformi alle prescrizioni di legge. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione rilevando che dalle verifiche eseguite era emerso che i computer avevano icone e link verso siti di gioco, erano utilizzati prevalentemente dalla clientela per giocare, e che l'esercente aveva rapporti contrattuali con un bookmaker, con insegna e ragione sociale richiamanti il settore scommesse. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S. e dell'art. 1 l. n. 689/1981, sostenendo che la norma sanziona il gestore di apparecchi videoterminali in senso tecnico e non il semplice titolare di internet point che mette a disposizione personal computer dai quali i clienti possano accedere autonomamente a siti di gioco mediante credenziali personali; ha inoltre contestato che i computer costituissero davvero "apparecchi videoterminali" ai sensi della norma, mancando il collegamento fisso a piattaforme di gioco e i dispositivi di accettazione di denaro o carte. Ha anche escluso che la disciplina potesse estendersi per via interpretativa alla diversa fattispecie di cui all'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando rispettivamente che non fosse stata valutata la necessità dell'inserimento di carta di credito o credenziali personali per accedere al gioco e che non fosse stata considerata la propria buona fede/incolpevole convinzione di non violare alcuna norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente esteso la nozione di apparecchio videoterminale fino a ricomprendere qualsiasi computer con accesso a internet e utilizzabile per il gioco on line. Ha affermato che, ai fini della sanzione dell'art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S., l'apparecchio deve essere un dispositivo da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), collegato alla rete telematica del sistema di gioco e comprensivo delle periferiche e dei dispositivi necessari per lo svolgimento del gioco, per la trasmissione dei dati e per l'inserimento/lettura/erogazione di denaro, carte o ticket. Ha escluso che la norma sanzionatoria potesse sovrapporsi alla diversa previsione dell'art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, in ragione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame del fatto alla luce del principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese di legittimità; i motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 6, 7, 9 f-ter e 9-bis, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    comma 9 f-ter; comma 6 lett. b)

    La sanzione amministrativa si applica alla distribuzione, installazione o messa a disposizione di apparecchi videoterminali non conformi alle caratteristiche del comma 6, lett. b), cioè apparecchi da intrattenimento collegati alla rete telematica del sistema di gioco e dotati delle necessarie periferiche e dispositivi di pagamento/lettura/erogazione.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    Richiamato come parametro di legalità in materia sanzionatoria, a sostegno della necessità di un'interpretazione non estensiva della fattispecie amministrativa.

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012

    vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi esercizio pubblico, di apparecchiature che, attraverso la rete telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco

    La Corte esclude che tale divieto possa essere automaticamente sovrapposto alla distinta sanzione prevista dal T.U.L.P.S., in mancanza di un collegamento testuale che consenta di ricondurre alla medesima fattispecie il semplice accesso a siti di gioco on line tramite computer connessi a internet.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    I motivi formulati ai sensi di tale norma sono stati ritenuti assorbiti dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 110, comma 6, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    L'apparecchio videoterminale rilevante ai fini sanzionatori deve essere un apparecchio da intrattenimento da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, non un generico computer con accesso a internet.

  • art. 14-bis, comma 4, d.P.R. n. 640/1972

    Richiamato per individuare la rete telematica di cui fanno parte gli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la fattispecie punita non può essere ampliata in via interpretativa oltre il dato testuale, poiché opera il principio di legalità.
  • L'espressione "apparecchi videoterminali" va intesa in senso tecnico e restrittivo: non ogni computer con connessione internet è sufficiente, ma solo il dispositivo da intrattenimento collegato alla rete telematica del sistema di gioco e dotato delle componenti necessarie al gioco.
  • La mera messa a disposizione di postazioni internet che consentano l'accesso autonomo a giochi on line tramite credenziali personali non integra, di per sé, la violazione dell'art. 110, comma 9 f-ter, T.U.L.P.S., se mancano dispositivi e caratteristiche propri dell'apparecchio da gioco.
  • Non è consentito sovrapporre due distinte previsioni normative sanzionatorie, quando il testo non offre un collegamento espresso sufficiente a trattarle come identiche fattispecie.
  • Se il giudice di merito omette l'accertamento delle caratteristiche tecniche del dispositivo, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame del fatto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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