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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05475/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La controversia origina da un procedimento introdotto dalla ricorrente in materia previdenziale-assistenziale, definito dal Tribunale di Civitavecchia con decreto di omologa delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo. Il giudice di merito, ritenendo che la dichiarazione reddituale resa ai fini dell'esonero dalle spese non fosse riferita all'anno precedente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 111, comma 7, Cost. in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo di avere depositato una dichiarazione idonea a ottenere l'esenzione e che, quindi, non poteva essere condannata né alle spese processuali né a quelle della CTU. L'INPS è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale. Ha cassato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e sulla CTU, affermando che la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., ove regolarmente resa, impedisce la condanna della parte al pagamento di spese, competenze e onorari, salvo il caso di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.; inoltre, anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio non possono gravare sulla parte che versi nelle condizioni reddituali previste dalla norma, salvo che la domanda sia manifestamente infondata e temeraria. L'INPS è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    viene richiamato come parametro della censura di legittimità, in relazione alla denuncia di violazione della disciplina sulle spese nei procedimenti previdenziali.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la parte che rende la prescritta dichiarazione "non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari"

    la dichiarazione reddituale idoneamente resa esonera la parte dalla condanna alle spese di lite; la stessa tutela opera anche rispetto alle spese di CTU, salvo responsabilità aggravata o domanda manifestamente infondata e temeraria.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    costituisce l'eccezione alla regola di esonero dalle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., quando ricorra responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la definizione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio previdenziale o assistenziale, la parte che abbia validamente reso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese di lite, salvo il caso di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
  • L'esonero dalle spese previsto per i soggetti che versino nei limiti reddituali di legge si estende anche alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, a meno che la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria.
  • Ai fini dell'esonero, ciò che rileva è la corretta presenza della dichiarazione richiesta dalla legge e la sussistenza dei relativi presupposti reddituali, non potendo il giudice disporre la condanna alle spese in modo incompatibile con tale disciplina.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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