Cassazione Penale, Ordinanza n. 00194/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché i motivi erano generici e privi di specificità, in quanto non correlati alle argomentazioni della sentenza di appello. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda due ricorsi proposti avverso la decisione della Corte di appello di Torino del 3 maggio 2024. Il primo ricorrente deduceva travisamento della prova e difetto di motivazione sull'identificazione dell'autore, nonché violazione di legge per il mancato accoglimento della richiesta di perizia antropometrica. Il secondo ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria. La Corte rileva che entrambi i motivi non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: quanto all'identificazione, la Corte di appello aveva valorizzato le registrazioni delle videocamere di sorveglianza della banca e il riscontro con gli indumenti rinvenuti nelle abitazioni degli imputati; quanto alla desistenza, aveva escluso che l'interruzione dell'azione fosse spontanea, essendo stata determinata dalla mancata disponibilità del denaro richiesto.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo ... comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità
Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o quando non si confronta con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
È richiamato come base normativa dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve misurarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito integra genericità e quindi inammissibilità.
- La mancanza di specificità non coincide solo con l'indeterminatezza della censura, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base del ricorso.
- Non è ammissibile una doglianza che ignori le puntuali spiegazioni del giudice di appello, poiché il ricorso deve confrontarsi con gli elementi probatori e con la ratio decidendi della sentenza censurata.
- L'istituto della desistenza volontaria non è configurabile quando l'interruzione dell'azione criminosa non dipenda da una scelta spontanea dell'agente, ma da un fattore esterno che impedisca la prosecuzione del fatto.
Come è indicizzato
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