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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31580/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione su più unità immobiliari, appartenenti per metà a una quota ereditaria della madre dei ricorrenti e per l’altra metà ai resistenti. I resistenti avevano chiesto la divisione giudiziale, la vendita all’incanto in caso di mancata comoda divisibilità, il rendiconto e l’indennità di occupazione. I ricorrenti avevano eccepito il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo comproprietario, sostenuto che la de cuius avesse acquistato solo formalmente la quota senza pagarne il prezzo, dedotto una donazione della quota con scrittura privata, invocato l’usucapione della metà degli immobili per possesso esclusivo uti domini e, in subordine, chiesto l’assegnazione dei beni tenendo conto dei conguagli e delle spese sostenute. Il Tribunale aveva sciolto la comunione e assegnato i beni ai ricorrenti con conguaglio; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) l’inammissibilità e improcedibilità della divisione per asseriti abusi edilizi rilevati dal consulente tecnico, che avrebbero imposto la presentazione di una SCIA; 2) il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto richiesta, in via principale, l’assegnazione della quota della de cuius, mentre la domanda principale sarebbe stata l’usucapione e l’assegnazione solo subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato che la questione degli abusi edilizi non risultava trattata nella sentenza impugnata né allegata in modo autosufficiente come già dedotta nei gradi di merito; pertanto si trattava di censura nuova, non proponibile in sede di legittimità. Sul secondo ha affermato che, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più proponibili censure di insufficiente o contraddittoria motivazione se non nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o anomalia motivazionale al livello del "minimo costituzionale". Nel caso concreto la Corte territoriale aveva invece esaminato la doglianza, richiamando gli atti di causa e ritenendo che gli appellanti avessero effettivamente formulato anche una richiesta subordinata di assegnazione; non risultava quindi alcun vizio censurabile di motivazione, né era stata proposta una specifica doglianza di omessa pronuncia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo comma, ultima parte

    La decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali che integrano violazione del minimo costituzionale; non sono più ammesse censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria determina nullità della sentenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; al di fuori di tale soglia non è deducibile il vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non può essere surrogata da un vizio di motivazione e deve essere specificamente dedotta come vizio processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove che non risultino trattate nella sentenza impugnata, soprattutto quando la censura richieda accertamenti in fatto; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata già dedotta nei gradi di merito per rispettare il principio di autosufficienza.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione in senso tradizionale.
  • Quando il giudice di merito esamina la questione controversa e dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della decisione, non ricorre il vizio di motivazione apparente né l'omessa pronuncia; una censura in cassazione deve colpire il reale decisum e non una diversa ricostruzione del thema decidendum.
  • Nel giudizio di divisione, la doglianza relativa a vincoli urbanistici o abusi edilizi deve essere tempestivamente dedotta e documentata nei precedenti gradi di merito, poiché in cassazione non può essere introdotta per la prima volta come preteso impedimento alla divisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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