Cassazione Penale, Ordinanza n. 07474/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo una rivalutazione nel merito della responsabilità, poiché la declaratoria di inammissibilità ha precluso l'esame delle doglianze.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in un procedimento in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso lamentava un vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, di alcuni fatti. La Corte rileva però che le censure erano del tutto generiche e non rientravano tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. avverso la sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza impugnata, pronunciata in forma di patteggiamento.
Indicato come parametro dei motivi esperibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure dedotte non vi rientravano.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili in cassazione solo motivi rientranti nei limiti specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure generiche sulla motivazione o sulla mancata valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento si risolve in doglianze generiche non consentite dalla legge, la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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