Cassazione Penale, Sentenza n. 10577/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto con il quale la Corte di Appello, in sede di impugnazione contro il diniego del Tribunale, aveva respinto la richiesta di applicazione del controllo giudiziario ex art. 34‑bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011. Mancini deduceva errata applicazione di legge e travisamento dei fatti, sostenendo che il condizionamento mafioso fosse stato valutato come "strutturale" anziché "occasionale" e che il programma di risanamento aziendale fosse idoneo a giustificare l'accesso al controllo giudiziario; denunciava inoltre che la Corte di Appello avrebbe valorizzato illegittimamente una decisione del giudice amministrativo intervenuta su questioni cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi non consentiti (critica al merito e al tessuto argomentativo della decisione di merito), rilevando che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello sull'ammissione al controllo giudiziario è ammesso solo per violazione di legge e soggetto ai limiti di deducibilità previsti dagli artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. n.159/2011. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la ricostruzione di secondo grado, che poteva rielaborare la qualificazione della relazione tra impresa e associazione mafiosa su basi argomentative diverse rispetto al giudice di primo grado. Le deduzioni sui fatti sono state rigettate come questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 34‑bis, comma 6; art. 10, comma 3; art. 27
L'art. 34‑bis, comma 6 disciplina l'istituto del controllo giudiziario; gli artt. 10(3) e 27 stabiliscono i limiti di deducibilità nei ricorsi relativi alle misure di prevenzione, riducendo la possibilità di impugnazione in cassazione ai soli profili di violazione di legge
art. 597, comma 1; art. 616
L'art. 597(1) definisce l'ambito di devoluzione dell'appello (il giudice di appello può riconsiderare autonomamente questioni devolute); l'art. 616 disciplina la sanzione pecuniaria (ammenda) per ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Cass. Pen. Sez. V, n. 34856 del 06/11/2020
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, con applicazione dei limiti di deducibilità previsti dal d.lgs. 159/2011
Cass. Pen. Sez. V, n. 29175 del 07/04/2021 (rv 281697)
Giurisprudenza richiamata sul principio che per 'punto della decisione' va intesa la statuizione autonoma e che le argomentazioni di motivazione, attinenti al momento logico, non vincolano il giudice d'appello nella rielaborazione delle ragioni decisorie
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello sull'ammissione al controllo giudiziario è ammesso soltanto per violazione di legge e soggetto ai limiti di deducibilità stabiliti dal d.lgs. n.159/2011; non è possibile impugnare in cassazione una mera critica al convincimento o alla valutazione fattuale del giudice di merito
- Il giudice d'appello, nell'ambito della devoluzione, può riformulare la qualificazione giuridica dei fatti e giungere allo stesso o a diverso esito sulla base di argomentazioni differenti da quelle del primo grado, purché la questione oggetto di decisione sia devoluta in modo autonomo
- Le contestazioni che investono valutazioni di fatto (es. affidabilità del gestore, indici di infiltrazione mafiosa, attendibilità delle prove) sono in linea di massima inammissibili in sede di legittimità e devono essere dedotte nei gradi di merito
- Per ottenere l'accesso agli istituti di controllo giudiziario ex art. 34‑bis, è cruciale produrre elementi fattuali e programmi di risanamento concreti e specifici: argomentazioni generiche o non circostanziate sono deboli di fronte a una valutazione di 'contagio strutturale' con organizzazioni mafiose
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, è frequente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sussistano elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso
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