Cassazione Civile, Ordinanza n. 12279/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente; conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha escluso una pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo negativo di un conto corrente garantito da fideiussori. La società debitrice principale era poi ammessa al concordato preventivo; l'altro ricorrente agiva in proprio e quale liquidatore di una società in liquidazione, e insieme a una società fideiubiente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, prima davanti al Tribunale e poi in appello. La Corte d'appello rigettava il gravame. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more, in camera di consiglio, sia i ricorrenti sia la banca resistente depositavano istanza congiunta di rinuncia al ricorso con accettazione della rinuncia e richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, una volta accettata, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
In caso di estinzione per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione del giudizio di legittimità consegue a rinuncia accettata, la Corte non pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina o diversa regolazione pattuita e ritualmente portata a conoscenza del giudice.
Come è indicizzato
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