Cassazione Civile, Ordinanza n. 38837/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un soggetto che la società aveva opposto. In appello la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto l'opposizione, ritenendo che l'atto di rinuncia e transazione richiamato in causa riguardasse la regolarizzazione dei rapporti tra soci e non i diritti derivanti dal rapporto di lavoro che la società sosteneva fosse stato definito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., censurando l'interpretazione del documento transattivo compiuta dal giudice di merito e sostenendo che esso avrebbe dovuto essere letto come rinuncia anche ai diritti di lavoro. Il resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente opporre una diversa interpretazione possibile del testo negoziale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato il dato letterale della transazione, il riferimento ai dissapori tra soci e l'assenza di espressioni inequivoche di rinuncia, concludendo che l'accordo non incideva sul rapporto di lavoro. Tale valutazione è stata ritenuta incensurabile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I canoni legali di interpretazione del contratto non risultano violati quando il giudice di merito scelga, tra più letture possibili del testo negoziale, quella ritenuta più aderente al dato letterale e al contesto complessivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione di una clausola o di un atto negoziale è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché la parte proponga una lettura alternativa plausibile.
- La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è configurabile solo quando il giudice di merito se ne discosti effettivamente; non basta che abbia privilegiato una delle possibili interpretazioni del testo.
- Per attribuire efficacia di rinuncia in un atto transattivo occorrono espressioni chiare e univoche; non sono sufficienti formule generiche o clausole di stile.
- Quando il giudice valorizza il contenuto letterale dell'accordo e il contesto in cui è stato concluso per escludere la riferibilità della transazione a determinati diritti, tale apprezzamento di fatto è normalmente incensurabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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