Cassazione Penale, Sentenza n. 30383/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato condannato in primo grado per detenzione di arma clandestina, ricettazione e altri reati, in relazione al rinvenimento, durante una perquisizione in un locale adiacente al suo esercizio commerciale e da lui utilizzato come deposito, di una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, munizioni e due bombe carta. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità, ritenendo provata la disponibilità dell'arma e degli esplosivi in capo all'imputato anche sulla base di conversazioni intercettate e delle dichiarazioni di un teste. Nel ricorso per cassazione si deducevano: 1) nullità/vizio del procedimento probatorio per asserito scorretto uso del potere istruttorio officioso ex art. 507 c.p.p., ritenuto derivato dal contenuto del titolo cautelare e lesivo dell'imparzialità del giudice; 2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla riferibilità delle cose sequestrate all'imputato, sostenendo che il locale potesse essere fruito da terzi e che la prova si fondasse indebitamente sulla testimonianza del teste Lombardi; 3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena-base e sugli aumenti per continuazione; 4) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata considerazione di elementi favorevoli di personalità e condotta processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la censura si basava su un assunto non dimostrato circa l'indebito stimolo del giudice all'attività istruttoria, mentre l'art. 507 c.p.p. consente al giudice di ammettere prove nuove quando quelle dedotte dalle parti siano insufficienti ai fini dell'accertamento. Ha poi ritenuto il secondo motivo inammissibile per genericità, poiché riproponeva tesi difensive già esaminate e non si confrontava con la motivazione delle sentenze di merito, fondata su più elementi probatori e non solo sul teste Lombardi. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati generici, poiché la Corte territoriale aveva comunque motivato, sia pure sinteticamente, richiamando la gravità/pericolosità della condotta e l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento più mite. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il potere istruttorio officioso del giudice di merito è compatibile con il sistema accusatorio e può essere esercitato quando le prove dedotte dalle parti siano ritenute insufficienti; non è sindacabile nel suo momento genetico e serve a colmare carenze probatorie determinanti per l'accertamento del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esercizio del potere di integrazione probatoria ex officio da parte del giudice dibattimentale è legittimo quando le prove offerte dalle parti non consentano un adeguato accertamento del fatto e non viola di per sé l'imparzialità del giudice.
- La censura in cassazione che assuma un uso distorto del potere istruttorio deve confrontarsi con dati processuali specifici: in mancanza, la doglianza è manifestamente infondata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico questioni di merito già decise, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche devono indicare specifiche lacune argomentative o manifeste illogicità; una motivazione sintetica ma coerente sulla gravità del fatto e sulla pericolosità della condotta può essere sufficiente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue di diritto, salvo esclusione della colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
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