Cassazione Penale, Sentenza n. 50000/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata era stata condannata dalla Corte d'appello di Milano per avere, dopo aver stipulato un contratto di locazione con i signori Sulaj/Frisio, sostituito la serratura dell'immobile impedendo alle persone offese di rientrarvi e non avendo restituito i beni contenuti nell'appartamento. Con il ricorso per cassazione il difensore ha contestato: 1) che il contratto fosse già scaduto al momento del cambio della serratura, sicché la proprietaria riteneva risolto il rapporto e l'immobile nella sua disponibilità; 2) che i beni fossero stati solo trasposti in un box e quindi non vi fosse volontà di impossessarsi indebitamente; 3) che, dopo la riqualificazione operata dai giudici di appello (da art. 393 a art. 392 c.p.), sia stata omessa la necessaria motivazione sulla rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto ma fondato limitatamente al motivo relativo alla determinazione della pena. Ha confermato l'affermazione di responsabilità (dichiarata irrevocabile), ritenendo applicabile la regola secondo cui, anche se il contratto fosse scaduto, il proprietario non può farsi giustizia da sé sostituendo la serratura (riprendendo precedente giurisprudenza). Tuttavia, poiché la Corte d'appello ha riqualificato il reato da quello più grave (art. 393 c.p., pena fino a un anno) a quello meno grave (art. 392 c.p., pena della multa fino a €516,00) senza motivare perché aveva mantenuto la stessa misura della pena, la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla pena. In virtù del principio di soccombenza e dell'irrevocabilità della responsabilità, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
prevede la pena della multa fino a € 516,00
Il reato sanziona la "fatta da sé" del proprietario che, anziché ricorrere al giudice per ottenere il rilascio dell'immobile, sostituisce la serratura o compie atti idonei a impedire l'accesso, integra l'illecito anche se il contratto di locazione è scaduto
prevede la pena della reclusione fino ad un anno
Norma più grave, originariamente contestata e poi riqualificata dalla Corte d'appello; la differenza di gravità rispetto all'art. 392 impone al giudice che riqualifica una valutazione motivata della pena
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa all'appropriazione/possibile sottrazione di beni; la decisione ha ritenuto valutata la condotta di non restituzione dei beni nell'ambito delle risultanze di responsabilità
principio di motivazione della pena in caso di riqualificazione
Se il giudice d'appello opera una riqualificazione per un reato meno grave, deve motivare la scelta della pena applicata: il mancato esame della pena adeguata alla nuova qualificazione legittima l'annullamento limitato a quel punto e il rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- Anche quando un contratto di locazione è scaduto, il proprietario non può riconquistare materialmente l'immobile sostituendo la serratura: deve esperire le vie giudiziali (azione di rilascio). L'autotutela materiale può integrare il reato di cui all'art. 392 c.p.
- Se la Corte d'appello riqualifica il fatto in reato meno grave, è obbligatorio che motivi la rideterminazione della pena. L'assenza di motivazione sulla pena, pur confermando la responsabilità, costituisce motivo di annullamento limitato alla determinazione della pena.
- In caso di "doppia conforme" (stesse conclusioni di primo e secondo grado) la Cassazione è limitata nel riesame critico delle risultanze di fatto: non può sostituire la valutazione del merito salvo che l'appello abbia utilizzato atti probatori non esaminati dal primo giudice.
- La mera sistemazione di beni in un locale di deposito non esclude automaticamente l'elemento soggettivo del reato di appropriazione; i giudici valutano la volontà e le modalità di impedimento dell'accesso e di trattenimento della cosa altrui.
- In caso di conferma della responsabilità penale e principio di soccombenza, la parte condannata può essere obbligata a rimborsare le spese alla parte civile, salvo specifiche ragioni di compensazione motivate dal giudice.
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