Cassazione Civile, Ordinanza n. 33446/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da interventi di manutenzione eseguiti nel 2009 su quattro macchine frigorifere ad assorbimento fornite anni prima da una società a un'altra. La società manutentrice ha agito per il pagamento del saldo del corrispettivo per tali interventi; la controparte ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente causati dalla cattiva esecuzione della manutenzione, sostenendo che da essa fosse derivata la rottura irreparabile di un assorbitore. Il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento e respinto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società soccombente ha proposto otto motivi, denunciando: violazione degli artt. 1655 e 2697 c.c. per avere riconosciuto il corrispettivo senza prova dell'adempimento dell'obbligazione di risultato; violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. per non avere verificato la fondatezza dell'eccezione di inadempimento; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sostanziali richiamate per travisamento o non prudente valutazione della c.t.u.; omesso corretto esame della domanda risarcitoria e dei danni da rottura dell'assorbitore; violazione dell'art. 346 c.p.c. per ritenuta decadenza dalla prova testimoniale non riproposta; violazione dell'art. 183, comma 7, c.p.c. per il mancato esame delle richieste istruttorie ulteriori; infine violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, rilevando d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello le era stata notificata il 29 dicembre 2017; poiché il ricorso era stato notificato il 27 febbraio 2018, cioè oltre il termine breve di sessanta giorni, era onerata del deposito, entro il termine di legge, della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica. Tale deposito non è stato effettuato, né la relativa documentazione risultava prodotta dalla controricorrente o comunque nella disponibilità della Corte. Per questo il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'attività manutentiva sarebbe stata appalto e che il corrispettivo era dovuto solo a fronte di esatto adempimento dell'obbligazione di risultato
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sia del credito sia dell'inadempimento
richiamato a fondamento dell'eccezione di inadempimento
richiamato per censurare la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio
richiamato per dedurre travisamento o uso improprio delle risultanze istruttorie
richiamato nei motivi come parametro della diligenza nell'esecuzione della prestazione
richiamato nei motivi come norma sull'inadempimento contrattuale
richiamato nei motivi in tema di verifica dell'esecuzione dell'opera e pagamento del corrispettivo
richiamato nei motivi in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera
richiamato nei motivi in tema di rimedi contro i vizi dell'opera
richiamato per la domanda risarcitoria da fatto illecito o danno cagionato dalla cattiva esecuzione degli interventi
richiamato per la ritenuta decadenza dalla prova non riproposta in appello
richiamato per contestare il mancato accoglimento delle istanze istruttorie
richiamato per la regolazione delle spese di lite
norma decisiva: il ricorso per cassazione deve essere depositato con la copia autentica della decisione impugnata e della relata di notifica, a pena di improcedibilità
richiamato per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio in casi particolari non ricorrenti
richiamato per la possibilità che la documentazione sia prodotta dalla controricorrente nei termini
richiamato per i modi di produzione documentale in cassazione
richiamato per il termine breve di sessanta giorni per impugnare
richiamato per il termine lungo di impugnazione quando non risulti la notificazione della sentenza
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato
richiamato nel titolo del credito per interessi moratori sulla somma dovuta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione e sorge l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., copia autentica della decisione con la relata di notifica.
- La mancata produzione della sentenza impugnata munita della relata di notifica determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che la notifica del ricorso sia avvenuta entro il termine breve dalla pubblicazione o che la documentazione risulti comunque acquisita agli atti nei casi ammessi.
- Ai fini del controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione, rilievo decisivo hanno anche le allegazioni del ricorrente sulla notificazione della sentenza e le eventuali risultanze documentali già presenti nel fascicolo o prodotte dalla controparte.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte provvede alla condanna alle spese del giudizio di legittimità e può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Le censure di merito relative alla valutazione della consulenza tecnica, all'istruttoria e alla ripartizione dell'onere probatorio restano assorbite se il ricorso è dichiarato improcedibile in via pregiudiziale.
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