Cassazione Penale, Ordinanza n. 28692/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione e furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, oltre che sostanzialmente volto a una rivalutazione in fatto: la decisione di merito aveva infatti indicato gli elementi relativi al fatto e alle violazioni delle prescrizioni imposte, richiamando anche la sentenza di primo grado, mentre il ricorso si limitava a richiami generici a principi giurisprudenziali e ad affermazioni assertive non correlate al caso concreto.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
È richiamata a sostegno del criterio applicato per ravvisare la colpa in presenza di un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Richiamata come precedente sul difetto di specificità e sulla necessità di correlare le doglianze al caso concreto, quando si censura la motivazione della sentenza di merito.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Richiamata in tema di specificità del motivo di ricorso e di inammissibilità delle censure generiche o meramente assertive.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di vizio di motivazione deve essere specifica e deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito; non sono sufficienti richiami astratti a principi giurisprudenziali o deduzioni meramente assertive.
- È inammissibile il motivo che, pur formalmente diretto contro la motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze processuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni evidenti e imputabili a colpa del ricorrente, oltre alle spese processuali può essere applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il giudice di legittimità può ritenere manifestamente infondato un motivo che non indichi concreti errori logico-giuridici della sentenza impugnata, ma si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale fattuale.
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