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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04572/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva definito la sua posizione in relazione a un fatto di rapina. L'unico motivo deduceva difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse applicato le circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. La censura mirava quindi alla riduzione del trattamento punitivo mediante una diversa valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, relativa alla graduazione della pena e al bilanciamento tra circostanze, non fosse consentita in sede di legittimità nei termini prospettati ed era comunque manifestamente infondata. La Corte ha osservato che la determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta adeguata perché valorizzava il ruolo non marginale dell'imputato nella commissione del reato, avendo ricevuto la refurtiva, prelevato il denaro dalla borsa della persona offesa e tentato di ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    È l'aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche; la Corte non ne discute il contenuto, ma rileva che la sua prevalenza o recessione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione della pena, nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione concreta della pena va effettuata tenendo conto dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, richiamati come parametro del potere discrezionale del giudice di merito.

Massime di principio

  • La censura sulla misura della pena e sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti non è di per sé sindacabile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo il caso di motivazione del tutto mancante o manifestamente illogica nei limiti consentiti.
  • La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve dar conto in modo sufficiente degli elementi valorizzati ai fini della commisurazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando richiami elementi concreti della condotta e del ruolo dell'imputato, come il contributo materiale alla consumazione del reato e l'eventuale condotta ostativa verso l'intervento delle forze dell'ordine.
  • In presenza di una motivazione congrua sulla pena, la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata non può essere accolta in sede di legittimità se si traduce in una mera diversa lettura del fatto.
  • Il ricorso manifestamente infondato o non consentito in cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità e le conseguenti statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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