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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27700/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 7.271.374,36 disposto dal GIP per il reato di indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al fumus del delitto, contestando di essere amministratore di fatto e sostenendo che tale qualità non sarebbe sufficiente a configurare il reato; carenza di argomentazione sui profili soggettivo e oggettivo; 2) omissione e difetto di considerazione di elementi a discarico: dichiarata estraneità, non essere stato sentito nelle indagini, documentazione societaria e bancaria favorevole, giustificazioni dei movimenti bancari, la circostanza che alcune compensazioni riguardavano banche con cui la sua società non aveva rapporti, e diversa interpretazione della corrispondenza con terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la European Service S.r.l. negli anni 2014-2017 ha effettuato compensazioni con crediti inesistenti e ha ritenuto provati, anche in sede sommaria, elementi indiziari a carico di Tucci che lo qualificano come amministratore di fatto in concorso con Mirella Serrago: carica di consigliere, delega a operare sui conti, incasso di assegni 'a me medesimo', prelievi in contanti e spese con carte aziendali, indicazioni da parte di lavoratori come punto di riferimento, accesso alla documentazione societaria attraverso di lui. La Corte ha altresì motivato perché la documentazione bancaria e gli elementi a discarico prodotti erano recessivi rispetto agli indizi emersi. Ha concluso che la società era di fatto gestita da Tucci e Serrago. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    La norma punisce la compensazione indebita con crediti d'imposta inesistenti; il giudice ha ritenuto che, anche in sede sommaria di cautela, gli elementi indicassero la sussistenza del fumus del delitto rispetto alla gestione della società e alle operazioni di compensazione contestate.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il giudice osserva che la censura del ricorrente non si limita a questioni rientranti nel perimetro dell'art. 325 (motivazione degli atti relativi alle misure cautelari), ma punta a contestare l'illogicità della motivazione e la ricostruzione probatoria in senso più ampio; pertanto la doglianza non è ammissibile nei termini prospettati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto può emergere da elementi di fatto concreti (deleghe operative, gestione dei conti, incassi e prelievi, comportamento dei dipendenti) anche se non vi è formale attribuzione della carica; la mancanza di titolo formale non esclude responsabilità ove risultino prassi gestionali riconducibili alla persona.
  • Nei giudizi cautelari il giudice compie una valutazione sommaria degli indizi: documenti e giustificazioni prodotti dalla difesa sono esaminati, ma possono essere ritenuti recessivi rispetto al quadro indiziario complessivo se non contrastano in modo efficace gli elementi a carico.
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare è necessario circostanziare specifiche violazioni dell'iter motivazionale o illogicità manifeste; mere critiche alternative della ricostruzione probatoria o richieste di rivalutazione integrale delle prove sono difficilmente efficaci in sede di impugnazione cautelare.
  • La conferma di misure cautelari per reati tributari richiede la dimostrazione del fumus del delitto e del periculum: l'accumulazione di elementi indiziari correlati alla gestione e all'operatività societaria può essere sufficiente a sostenere il fumus anche in assenza di prova piena.
  • Chi impugna dovrebbe fornire elementi nuovi o punti di criticità precisi e documentati rispetto alla ricostruzione indiziaria, indicando perché le prove difensive contraddicono in modo significativo gli indizi raccolti, altrimenti i documenti difensivi rischiano di essere considerati recessivi.

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