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Sentenza

Sentenza n. 6005/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta, in data 27.11.2025 e notificato in pari data a mezzo pec allo scrivente difensore, codice pratica : -OMISSIS- mod. VB;

Giustizia amministrativa202600246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta del 27 novembre 2025 della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata regolarmente in Italia nel 2023 con nulla osta per lavoro stagionale agricolo e titolare di permesso di soggiorno valido fino al 14 novembre 2024, chiedeva nel gennaio 2025 la conversione del titolo in ragione di un successivo rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Il primo datore agricolo aveva omesso di versare i contributi e di comunicare regolarmente le prestazioni, sicché non risultavano le 39 giornate contributive richieste per la conversione nel settore agricolo. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, la ricorrente aveva dedotto la propria buona fede, la responsabilità esclusiva del datore per l’omissione e la regolarità dei successivi rapporti lavorativi; nonostante ciò, lo S.U.I. aveva negato la conversione, richiamando la mancanza delle 39 giornate e dei tre mesi di contribuzione agricola. Con il ricorso ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e tutela dell’affidamento. Ha contestato che l’inadempimento contributivo imputabile al datore potesse pregiudicarla e che l’Amministrazione avesse omesso di valutare le memorie, la documentazione e la continuità occupazionale e contributiva sopravvenuta. Il rapporto domestico iniziato il 23 luglio 2024 era cessato il 7 maggio 2025 per il decesso della datrice; la ricorrente aveva poi lavorato per altri datori e dal 4 dicembre 2025 risultava titolare di un ulteriore rapporto a tempo indeterminato, tuttora in corso. La domanda cautelare era stata accolta il 4 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell’istanza. Ha ritenuto che il requisito contributivo relativo al primo rapporto agricolo non potesse essere applicato in modo automatico e formalistico a danno della lavoratrice, poiché l’omissione era imputabile esclusivamente al datore e non risultavano frodi o condotte elusive della ricorrente. In applicazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione doveva valutare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli fino all’adozione del provvedimento finale, in particolare la documentata continuità lavorativa e contributiva e il rapporto a tempo indeterminato in corso. Il diniego, fondato esclusivamente sulla carenza contributiva del primo rapporto, è stato giudicato affetto da difetto di istruttoria e motivazione e contrario ai principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento incolpevole. Le ulteriori censure sono state assorbite. In sede di riesame la Prefettura dovrà considerare il regolare ingresso, la non imputabilità alla ricorrente dell’inadempimento del primo datore e la sopravvenienza lavorativa documentata; resta salva l’adozione degli ulteriori provvedimenti. Spese di lite integralmente compensate. La ricorrente è stata ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.200, oltre IVA e CPA, a carico dell’Erario.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    L'art. 24, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come riformulato dal d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 203 in attuazione della direttiva 2014/36/UE, stabilisce che "il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato".

    La richiesta di conversione è prevista per il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e al quale sia offerto un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato. Tale requisito deve essere applicato congiuntamente al criterio sostanzialistico dell’art. 5, comma 5, e non in modo da far ricadere automaticamente sul lavoratore incolpevole l’inadempimento contributivo del datore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Tale disciplina di settore deve tuttavia essere letta e applicata in combinato disposto con il canone generale scolpito dall'art. 5, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 286/1998, a tenore del quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati o revocati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno, "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

    Nel decidere sulla conversione, l’Amministrazione deve considerare i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti e verificare se le irregolarità siano sanabili. La valutazione deve comprendere la situazione lavorativa documentata fino al provvedimento finale, senza limitarsi alla carenza contributiva originaria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Con comunicazione del 23 aprile 2025, resa ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, lo Sportello Unico preannunciava il rigetto dell'istanza sul rilievo che "da verifiche effettuate presso l'INPS non risultano versati i contributi per la prima assunzione per lavoro stagionale, minimo di 39 giornate lavorative, requisito essenziale per la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato", richiamando l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 16 dicembre 2016.

    La pronuncia non enuncia una regola autonoma sull’art. 10-bis, ma rileva che le osservazioni e la documentazione presentate dopo il preavviso non sono state adeguatamente considerate nel provvedimento finale; il diniego è quindi censurato per difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    A fronte di una così ampia e documentata continuità lavorativa e contributiva, il diniego impugnato — ancorato in via esclusiva e formalistica all'originaria omissione contributiva del primo datore agricolo — si appalesa illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione degli artt. 5, comma 5, e 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e dei principi di proporzionalità e tutela dell'affidamento incolpevole.

    La motivazione e l’istruttoria sono insufficienti quando il diniego si limita a rilevare l’omissione contributiva del primo datore senza confrontarsi con la documentata continuità lavorativa e contributiva successiva e con l’incolpevolezza della lavoratrice.

  • artt. 76 e ss. d.P.R. 115/2002

    Rilevato che l'istante ha documentato il possesso dei requisiti reddituali prescritti dalla legge, producendo l'attestazione ISEE ordinaria rilasciata dall'INPS (pari a euro 92,80), l'autocertificazione attestante l'assenza di beni mobili o immobili nel Paese di origine e la certificazione reddituale per le annualità 2023-2025 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta in data 2 ottobre 2026, e attesa la non manifesta infondatezza della pretesa azionata, comprovata dall'accoglimento del ricorso, va disposta l'ammissione definitiva della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

    Il patrocinio a spese dello Stato è stato ammesso in via definitiva sulla base della documentazione reddituale prodotta e della non manifesta infondatezza della pretesa.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Contestualmente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, avuto riguardo alla natura della controversia e all'attività difensiva complessivamente svolta, si liquida in favore del difensore della ricorrente, avv. Ivana Nicolò, a titolo di compenso professionale per il presente giudizio, l'importo complessivo di euro 1.200,00 (milleduecento/00), comprensivo di spese generali (rimborso forfettario), oltre IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario.

    In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice liquida il compenso del difensore in considerazione della natura della controversia e dell’attività difensiva, ponendolo a carico dell’Erario.

Massime di principio

  • Nel valutare la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, l’Amministrazione non può far ricadere automaticamente sul lavoratore straniero in buona fede la mancata contribuzione imputabile esclusivamente al datore di lavoro, in assenza di elementi di frode o simulazione riferibili al lavoratore.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, la valutazione sull’istanza di conversione deve considerare i nuovi elementi favorevoli sopravvenuti fino all’adozione del provvedimento finale, inclusi i rapporti di lavoro subordinato e la continuità contributiva documentati, rilevanti per attestare l’inserimento lavorativo e la capacità di produrre reddito lecito.
  • È illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione il diniego fondato esclusivamente sulla carenza contributiva del primo rapporto stagionale quando l’interessato abbia documentato che l’inadempimento è imputabile al datore e abbia prodotto elementi relativi a successivi rapporti di lavoro regolari, senza che l’Amministrazione li abbia effettivamente valutati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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