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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37107/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza d'appello. Il punto controverso era l'individuazione del termine per proporre il ricorso per cassazione: se al difensore dell'imputato debba spettare il termine maggiorato di quindici giorni previsto per l'imputato dichiarato assente (art. 585, comma 1-bis c.p.p.), nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale (cartolare) senza udienza e senza che sia stata tempestivamente richiesta la partecipazione ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2 c.p.p. La difesa ha invocato orientamenti che collegano l'aumento del termine esclusivamente alla persistenza della dichiarazione di assenza del primo grado non revocata, mentre il Giudice dell'esecuzione e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che, nel processo cartolare non partecipato, l'imputato non possa considerarsi giudicato in assenza e quindi non possa beneficiare dell'aumento di termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato l'orientamento secondo cui, quando il giudizio di appello è trattato con procedimento camerale non partecipato e non è stata presentata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2 c.p.p., l'imputato non è considerato giudicato in assenza e non spetta l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p. La Corte ha riconosciuto un'eccezione limitata: se la dichiarazione di assenza del primo grado è stata resa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e non è stata revocata, la condizione di assenza può perdurare anche in appello cartolare e allora l'aumento può trovare applicazione. Nel caso esaminato tale situazione non ricorreva, per cui l'aumento non è applicabile. La Corte ha altresì ritenuto infondato il motivo per rimettere la questione alle Sezioni Unite e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (erronea applicazione di norme processuali).

  • art. 585, comma 1 e comma 1-bis c.p.p.

    La Corte interpreta l'art. 585, comma 1-bis (aumento di quindici giorni per l'imputato assente) come non applicabile se il giudizio di appello è trattato con procedimento cartolare non partecipato e non sia stata chiesta tempestivamente la partecipazione; eccezione quando la dichiarazione di assenza del primo grado risale a prima del d.lgs. 10/10/2022, n.150 e non è revocata.

  • art. 598-ter, comma 1 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle modalità del giudizio d'appello e al procedimento cartolare; viene impiegata nel confronto sulla partecipazione e sulle conseguenze processuali della mancata richiesta di partecipazione.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Regola la possibilità di istituire la partecipazione nel giudizio di appello; la mancata tempestiva istanza ex art. 598-bis, comma 2, viene interpretata come elemento che impedisce di considerare l'imputato giudicato in assenza nel procedimento cartolare.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato nel contesto del computo dei termini per l'impugnazione e delle maggiorazioni applicabili all'imputato assente.

  • art. 618, comma 1 c.p.p.

    Norma che disciplina la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la rimessione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento temporale fondamentale: la Corte ha distinto le pronunce sulla base del momento in cui è stata dichiarata l'assenza in primo grado rispetto all'entrata in vigore di questo decreto; la continuità della qualifica di assente è valutata tenendo conto di tale data.

Massime di principio

  • Se l'appello è trattato con procedimento cartolare non partecipato e non è stata presentata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2 c.p.p., l'imputato non può essere considerato giudicato in assenza e non si applica l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis c.p.p.
  • L'aumento di 15 giorni può tuttavia trovare applicazione quando la dichiarazione di assenza risale al primo grado ante riforma (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150) e non è stata revocata: in tal caso la condizione di assenza può perdurare anche in appello cartolare.
  • In presenza di dubbi sulla formazione del titolo esecutivo (ad es. ordine di esecuzione emesso mentre era pendente un termine maggiorato), sussiste interesse a proporre impugnazione per far accertare la data di formazione del titolo e ottenere eventualmente la rimozione dell'ordine di esecuzione.
  • Non ogni divergenza di pronunce giustifica la rimessione alle Sezioni Unite: è necessario un contrasto giurisprudenziale effettivo e rilevante; occorre verificare se le pronunce riguardino fattispecie omogenee o circostanze temporali (es. data di dichiarazione di assenza) differenti.
  • In casi analoghi è importante controllare la data della dichiarazione di assenza in primo grado rispetto all'entrata in vigore delle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022) e verificare se sia stata tempestivamente richiesta la partecipazione nel giudizio d'appello, per determinare correttamente il termine per proporre il ricorso per cassazione.

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